Art. 43. Incarichi di reggenza 1. Ad integrazione dei compensi gia' previsti dalla vigente disciplina, al dirigente cui e' affidata la reggenza di altra istituzione puo' essere riconosciuto, a titolo di retribuzione di risultato, un compenso finalizzato a remunerare tale incarico, stabilito, secondo i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7, comma 1, lett. d), nei limiti di quanto previsto dall'art. 19 del CCNL Area V dell'11 aprile 2006. 2. Le risorse destinate a remunerare gli incarichi di reggenza sono definite nell'ambito delle risorse di cui all'art. 42, comma 3. 3. Il presente articolo si applica dall'inizio dell'anno scolastico 2019-2020 ed e' conseguentemente disapplicato, da tale data, l'art. 57, comma 3, del CCNL 11 aprile 2006.