Art. 43 
 
                         Affitti passivi PA 
 
  1.  All'articolo  8,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,   n.78,
convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.122,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 4, il quinto periodo e' sostituito dal seguente:  «Ai
contratti  stipulati  con  le  amministrazioni  dello  Stato  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165 per la locazione degli immobili acquistati ai sensi del  presente
comma si applica un canone commisurato ai valori di mercato,  ridotto
ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 6  luglio  2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
135.»; 
    b) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. Le risorse di
cui al primo periodo  del  comma  4  possono  essere  utilizzate  dai
predetti enti previdenziali anche per l'acquisto di immobili  adibiti
o da adibire ad uffici in locazione passiva alle  societa'  in  house
delle amministrazioni centrali dello Stato ed incluse nell'elenco  di
cui all'articolo 1, comma 2,  ((della  legge  31  dicembre  2009,  n.
196)), su indicazione dell'amministrazione che esercita il  controllo
analogo,  sentiti  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e
l'Agenzia del demanio per  le  rispettive  competenze.  Il  Ministero
dell'economia e delle finanze puo' trasferire alle predette  societa'
in house le risorse a legislazione vigente di cui al settimo  periodo
del comma 4, per consentire alle medesime societa', che  ne  facciano
richiesta, di  procedere  alla  predisposizione  della  progettazione
necessaria agli enti previdenziali pubblici per la valutazione  degli
investimenti immobiliari di cui al presente comma. Con il decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze di concerto  con  il  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le modalita'  di
attuazione del presente comma, nel rispetto dei saldi strutturali  di
finanza pubblica.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  8   del   citato
          decreto-legge   n.   78   del   2010,    convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 8 (Razionalizzazione e risparmi di spesa  delle
          amministrazioni  pubbliche).  -  1.  Il   limite   previsto
          dall'articolo 2, comma 618, della legge 24  dicembre  2007,
          n. 244 per le  spese  annue  di  manutenzione  ordinaria  e
          straordinaria    degli    immobili     utilizzati     dalle
          amministrazioni  centrali  e  periferiche  dello  Stato   a
          decorrere dal 2011 e' determinato nella misura  del  2  per
          cento del  valore  dell'immobile  utilizzato.  Resta  fermo
          quanto previsto dai commi da 619 a 623 del citato  articolo
          2  e  i  limiti  e  gli  obblighi  informativi   stabiliti,
          dall'art. 2, comma 222, periodo decimo ed undicesimo, della
          legge 23 dicembre 2009, n.  191.  Le  deroghe  ai  predetti
          limiti di spesa sono concesse dall'Amministrazione centrale
          vigilante o competente per materia, sentito il Dipartimento
          della Ragioneria generale dello Stato.  Le  limitazioni  di
          cui al presente comma non si applicano nei confronti  degli
          interventi obbligatori ai sensi del decreto legislativo  22
          gennaio 2004, n. 42 recante il «Codice dei beni culturali e
          del paesaggio» e del decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.
          81, concernente la sicurezza sui luoghi di lavoro.  Per  le
          Amministrazioni diverse dallo Stato, e' compito dell'organo
          interno  di  controllo  verificare  la  correttezza   della
          qualificazione degli interventi di  manutenzione  ai  sensi
          delle richiamate disposizioni. 
                2. Ai fini della tutela dell'unita'  economica  della
          Repubblica e nel rispetto  dei  principi  di  coordinamento
          della finanza pubblica, previsti agli articoli  119  e  120
          della Costituzione, le regioni,  le  province  autonome  di
          Trento e Bolzano, gli enti  locali,  nonche'  gli  enti  da
          questi  vigilati,  le  aziende  sanitarie  ed  ospedaliere,
          nonche'  gli  istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere
          scientifico, sono tenuti ad adeguarsi ai principi  definiti
          dal  comma  15,   stabilendo   misure   analoghe   per   il
          contenimento   della   spesa   per    locazioni    passive,
          manutenzioni  ed  altri  costi  legati  all'utilizzo  degli
          immobili.  Per  le  medesime  finalita',  gli  obblighi  di
          comunicazione previsti  dall'art.  2,  comma  222,  periodo
          dodicesimo, della legge 23  dicembre  2009,  n.  191,  sono
          estesi alle amministrazioni pubbliche  inserite  nel  conto
          economico consolidato della pubblica amministrazione,  come
          individuate dall'Istituto nazionale di  statistica  (ISTAT)
          ai sensi  del  comma  3  dell'articolo  1  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196. Le  disposizioni  del  comma  15  si
          applicano alle regioni a statuto speciale e  alle  province
          autonome di Trento e di  Bolzano  nel  rispetto  di  quanto
          previsto dai relativi statuti. 
                3.   Qualora    nell'attuazione    dei    piani    di
          razionalizzazione di cui all'articolo 2, comma  222,  della
          legge  23  dicembre   2009,   n.   191,   l'amministrazione
          utilizzatrice, per motivi ad essa imputabili, non  provvede
          al rilascio degli  immobili  utilizzati  entro  il  termine
          stabilito, su comunicazione  dell'Agenzia  del  demanio  il
          Ministero dell'economia  e  finanze  -  Dipartimento  della
          Ragioneria generale  dello  Stato  effettua  una  riduzione
          lineare degli stanziamenti  di  spesa  dell'amministrazione
          stessa  pari  all'8  per  cento  del  valore   di   mercato
          dell'immobile rapportato al periodo di maggior permanenza. 
                4.  Fatti  salvi  gli  investimenti  a   reddito   da
          effettuare  in  via   indiretta   in   Abruzzo   ai   sensi
          dell'articolo 14, comma  3,  del  decreto-legge  28  aprile
          2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
          giugno 2009, n. 77, le restanti risorse sono destinate  dai
          predetti enti previdenziali all'acquisto di immobili, anche
          di   proprieta'   di   amministrazioni   pubbliche,    come
          individuate  dall'articolo  1,  comma  2,  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196, adibiti o da adibire ad  ufficio  in
          locazione passiva alle amministrazioni  pubbliche,  secondo
          le indicazioni fornite dall'Agenzia del demanio sulla  base
          del piano di razionalizzazione  di  cui  al  comma  3.  Con
          riferimento agli immobili di proprieta' di  amministrazioni
          pubbliche,  possono  essere  compresi  nelle  procedure  di
          acquisto di cui al presente  comma  solo  gli  immobili  di
          proprieta' delle medesime per i quali non  siano  in  corso
          contratti di  locazione  a  terzi.  L'Agenzia  del  demanio
          esprime apposito parere di congruita' in merito ai  singoli
          contratti di locazione da porre in essere o da rinnovare da
          parte degli enti di previdenza pubblici. Eventuali opere  e
          interventi  necessari   alla   rifunzionalizzazione   degli
          immobili sono realizzati a cura e spese dei  medesimi  enti
          sulla  base  di  un  progetto  elaborato  dall'Agenzia  del
          demanio. Ai  contratti  stipulati  con  le  amministrazioni
          dello Stato di cui all'articolo 1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per  la  locazione  degli
          immobili acquistati ai sensi del presente comma si  applica
          un canone commisurato ai  valori  di  mercato,  ridotto  ai
          sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 6  luglio
          2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
          agosto  2012,  n.  135.   Con   decreto   di   natura   non
          regolamentare del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze, sono stabilite  le  modalita'  di  attuazione  del
          presente comma,  nel  rispetto  dei  saldi  strutturali  di
          finanza  pubblica.  Ai  fini  della  predisposizione  della
          progettazione necessaria agli enti  previdenziali  pubblici
          per la valutazione degli investimenti immobiliari di cui al
          presente articolo sono utilizzate le risorse disponibili  a
          legislazione vigente iscritte nei pertinenti capitoli dello
          stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze trasferite o da trasferire all'Agenzia del demanio,
          previo accordo tra  gli  enti  interessati  e  la  medesima
          Agenzia limitatamente al  processo  di  individuazione  dei
          predetti investimenti. 
                4-bis. Le risorse di cui al primo periodo del comma 4
          possono essere utilizzate dai predetti  enti  previdenziali
          anche per l'acquisto di immobili adibiti o  da  adibire  ad
          uffici in locazione passiva alle societa'  in  house  delle
          amministrazioni centrali dello Stato ed incluse nell'elenco
          di cui all'articolo 1, comma 2,  della  legge  31  dicembre
          2009,  n.  196,  su  indicazione  dell'amministrazione  che
          esercita  il  controllo  analogo,  sentiti   il   Ministero
          dell'economia e delle finanze e l'Agenzia del  demanio  per
          le rispettive  competenze.  Il  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze puo' trasferire  alle  predette  societa'  in
          house le risorse a legislazione vigente di cui  al  settimo
          periodo del comma 4, per consentire alle medesime societa',
          che   ne   facciano   richiesta,    di    procedere    alla
          predisposizione della progettazione  necessaria  agli  enti
          previdenziali   pubblici   per   la    valutazione    degli
          investimenti immobiliari di cui al presente comma.  Con  il
          decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  di
          concerto con il  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, sono stabilite  le  modalita'  di  attuazione  del
          presente comma,  nel  rispetto  dei  saldi  strutturali  di
          finanza pubblica. 
                5. 
                6. In attuazione  dell'articolo  1,  comma  9,  della
          legge 13 novembre 2009, n. 172 il Ministero  del  lavoro  e
          delle  politiche  sociali  e  gli  enti   previdenziali   e
          assistenziali vigilati stipulano apposite  convenzioni  per
          la  razionalizzazione  degli  immobili  strumentali  e   la
          realizzazione dei poli logistici integrati, riconoscendo al
          predetto Ministero canoni e oneri  agevolati  nella  misura
          ridotta del 30  per  cento  rispetto  al  parametro  minimo
          locativo fissato dall'Osservatorio del mercato  immobiliare
          in considerazione dei risparmi derivanti dalle integrazioni
          logistiche e funzionali. 
                7. Ai fini della  realizzazione  dei  poli  logistici
          integrati,  il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali e gli enti previdenziali e  assistenziali  vigilati
          utilizzano sedi uniche e riducono del 40 per cento l'indice
          di occupazione pro capite in uso alla data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto. 
                8. Gli immobili acquistati e adibiti a sede dei  poli
          logistici   integrati   hanno   natura   strumentale.   Per
          l'integrazione   logistica   e   funzionale   delle    sedi
          territoriali  gli  enti   previdenziali   e   assistenziali
          effettuano i  relativi  investimenti  in  forma  diretta  e
          indiretta, anche mediante la permuta, parziale o totale, di
          immobili di  proprieta'.  Nell'ipotesi  di  alienazione  di
          unita' immobiliari strumentali, gli  enti  previdenziali  e
          assistenziali vigilati possono utilizzare  i  corrispettivi
          per l'acquisto di immobili da destinare  a  sede  dei  poli
          logistici integrati. Le somme residue sono  riversate  alla
          Tesoreria dello Stato nel rispetto della normativa vigente.
          I piani relativi a tali investimenti nonche' i  criteri  di
          definizione degli oneri di locazione e di riparto dei costi
          di  funzionamento  dei  poli   logistici   integrati   sono
          approvati  dal  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
          finanze.   I   risparmi    conseguiti    concorrono    alla
          realizzazione degli obiettivi finanziari previsti dal comma
          8 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247. 
                9. All'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre
          2009, n. 191, dopo il sedicesimo periodo  sono  inseriti  i
          seguenti periodi: "Gli enti di previdenza  inclusi  tra  le
          pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma  2,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, effettuano entro
          il 31 dicembre 2010 un censimento degli  immobili  di  loro
          proprieta',  con  specifica  indicazione   degli   immobili
          strumentali  e  di  quelli  in  godimento   a   terzi.   La
          ricognizione e' effettuata con le  modalita'  previste  con
          decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
          di  concerto  con  il  Ministero  dell'economia   e   delle
          finanze.». 
                10. Al fine di rafforzare la separazione tra funzione
          di    indirizzo    politico-amministrativo    e    gestione
          amministrativa,  all'articolo  16,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo la lettera  d),  e'
          inserita la  seguente:  «d-bis)  adottano  i  provvedimenti
          previsti dall'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo
          12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;". 
                11.  Le  somme  relative  ai   rimborsi   corrisposti
          dall'Organizzazione    delle    Nazioni    Unite,     quale
          corrispettivo  di  prestazioni  rese  dalle  Forze   armate
          italiane nell'ambito  delle  operazioni  internazionali  di
          pace, sono riassegnati al fondo per il finanziamento  della
          partecipazione italiana  alle  missioni  internazionali  di
          pace previsto dall'articolo 1, comma 1240, della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296. A  tale  fine  non  si  applicano  i
          limiti stabiliti dall'articolo 1, comma 46, della legge  23
          dicembre 2005, n. 266. La disposizione del  presente  comma
          si applica anche  ai  rimborsi  corrisposti  alla  data  di
          entrata in vigore del presente provvedimento e  non  ancora
          riassegnati. 
                11-bis. Al fine di tenere  conto  della  specificita'
          del comparto sicurezza-difesa e  delle  peculiari  esigenze
          del  comparto  del  soccorso  pubblico,  nello   stato   di
          previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  e'
          istituito un fondo con una dotazione di 80 milioni di  euro
          annui per ciascuno degli anni  2011  e  2012  destinato  al
          finanziamento di misure perequative per il personale  delle
          Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo  nazionale
          dei vigili del fuoco interessato alle disposizioni  di  cui
          all'articolo 9, comma 21. Con decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei   Ministri,   su   proposta   dei   Ministri
          competenti, sono individuate le misure  e  la  ripartizione
          tra  i  Ministeri   dell'interno,   della   difesa,   delle
          infrastrutture   e   dei   trasporti,   della    giustizia,
          dell'economia e delle finanze e  delle  politiche  agricole
          alimentari e forestali delle risorse del fondo  di  cui  al
          primo periodo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
          autorizzato a disporre, con propri decreti,  le  occorrenti
          variazioni di bilancio. Ai  relativi  oneri  si  fa  fronte
          mediante utilizzo di quota  parte  delle  maggiori  entrate
          derivanti  dall'attuazione  dei  commi  13-bis,  13-ter   e
          13-quater dell'articolo 38. 
                12.  Al  fine  di  adottare   le   opportune   misure
          organizzative,   nei   confronti   delle    amministrazioni
          pubbliche  di  cui  all'art.  1,  comma  2,   del   decreto
          legislativo n. 165 del 2001 e  dei  datori  di  lavoro  del
          settore  privato   il   termine   di   applicazione   delle
          disposizioni di cui agli  articoli  28  e  29  del  decreto
          legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di rischio  da
          stress lavoro-correlato, e' differito al 31 dicembre 2010 e
          quello di cui all'articolo 3, comma 2, primo  periodo,  del
          medesimo decreto legislativo e' differito di dodici mesi. 
                13.  All'art.  41,  comma  7,  del  decreto-legge  30
          dicembre 2008, n. 207, convertito  con  legge  27  febbraio
          2009, n. 14, le parole:  "2009  e  2010",  sono  sostituite
          dalle seguenti: "2009, 2010, 2011, 2012 e 2013"; le parole:
          "dall'anno 2011" sono sostituite dalle seguenti: "dall'anno
          2014"; le parole: "all'anno  2010"  sono  sostituite  dalle
          seguenti: "all'anno 2013". 
                14. Fermo quanto previsto dall'art. 9, le risorse  di
          cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla  legge  6
          agosto 2008, n. 133, sono comunque destinate, con le stesse
          modalita' di cui al comma 9, secondo  periodo,  del  citato
          articolo 64, al settore scolastico. Alle  stesse  finalita'
          possono essere destinate risorse da individuare in esito ad
          una specifica sessione negoziale concernente interventi  in
          materia contrattuale per il personale della  scuola,  senza
          nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato  e
          nel rispetto  degli  obiettivi  programmati  dei  saldi  di
          finanza pubblica. La destinazione  delle  risorse  previste
          dal presente comma e' stabilita con decreto di  natura  non
          regolamentare      del      Ministro       dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca  di  concerto  con   il
          Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,   sentite   le
          organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. 
                15. Le operazioni di acquisto e vendita  di  immobili
          da parte degli enti pubblici e privati che gestiscono forme
          obbligatorie  di  assistenza  e  previdenza,   nonche'   le
          operazioni di utilizzo, da parte degli stessi  enti,  delle
          somme rivenienti dall'alienazione degli  immobili  o  delle
          quote di fondi immobiliari, sono subordinate alla  verifica
          del rispetto dei saldi strutturali di finanza  pubblica  da
          attuarsi  con  decreto  di  natura  non  regolamentare  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali. 
                15-bis. Le disposizioni di cui al presente  articolo,
          ad eccezione  di  quanto  previsto  al  comma  15,  non  si
          applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno
          1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.
          103.».