Art. 43 
 
 
                        Rinuncia alla domanda 
 
    1. In caso di rinuncia alla domanda di  cui  all'articolo  40  il
procedimento si  estingue.  E'  fatta  salva  la  legittimazione  del
pubblico ministero intervenuto. 
    2. Sull'estinzione il  tribunale  provvede  con  decreto  e,  nel
dichiarare l'estinzione, puo' condannare la  parte  che  vi  ha  dato
causa alle spese. Il decreto e' comunicato al pubblico ministero. 
    3. Quando  la  domanda  e'  stata  iscritta  nel  registro  delle
imprese,  il  cancelliere  comunica  immediatamente  il  decreto   di
estinzione al medesimo registro per la sua iscrizione da  effettuarsi
entro il giorno successivo. 
 
 
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Nota redazionale  
    Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale.  
    La prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'  visualizzabile
nell'aggiornamento successivo.