Art. 43 
 
 
                         Affitti passivi PA 
 
  1. All'articolo  8,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 4, il quinto periodo e' sostituito dal seguente:  "Ai
contratti  stipulati  con  le  amministrazioni  dello  Stato  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165 per la locazione degli immobili acquistati ai sensi del  presente
comma si applica un canone commisurato ai valori di mercato,  ridotto
ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 6  luglio  2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
135."; 
    b) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: "4-bis. Le risorse di
cui al primo periodo  del  comma  4  possono  essere  utilizzate  dai
predetti enti previdenziali anche per l'acquisto di immobili  adibiti
o da adibire ad uffici in locazione passiva alle  societa'  in  house
delle amministrazioni centrali dello Stato ed incluse nell'elenco  di
cui all'articolo 1, comma 2, della  legge  196/2009,  su  indicazione
dell'amministrazione che esercita il controllo  analogo,  sentiti  il
Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia del  demanio  per
le rispettive competenze. Il Ministero dell'economia e delle  finanze
puo'  trasferire  alle  predette  societa'  in  house  le  risorse  a
legislazione vigente di cui al  settimo  periodo  del  comma  4,  per
consentire alle medesime societa',  che  ne  facciano  richiesta,  di
procedere alla predisposizione della  progettazione  necessaria  agli
enti previdenziali pubblici per  la  valutazione  degli  investimenti
immobiliari di cui al presente comma. Con  il  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del  lavoro
e delle politiche sociali, sono stabilite le modalita' di  attuazione
del presente comma, nel rispetto dei  saldi  strutturali  di  finanza
pubblica.".