Art. 43 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1.  In  considerazione  del  venir   meno   della   necessita'   di
accantonamento dell'importo dei maggiori oneri per interessi  passivi
conseguenti alle emissioni di titoli del debito  pubblico  realizzate
nel 2017 in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 27, comma
3, del decreto-legge  23  dicembre  2016,  n.  237,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15,  le  risorse  del
Fondo per  interventi  strutturali  di  politica  economica,  di  cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307,
sono disaccantonate e rese disponibili, in termini  di  competenza  e
cassa, per un importo pari a 213 milioni di euro per l'anno 2019. 
  2. Le risorse di cui al Fondo per la  compensazione  degli  effetti
finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente   conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  4   dicembre   2008,   n.   189,   sono
disaccantonate e rese  disponibili,  in  termini  di  cassa,  per  un
importo pari a 82,9 milioni di euro per l'anno 2020. 
  3.  Il  Fondo  sociale  per  l'occupazione  e  formazione  di   cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, e' incrementato di 133 milioni di euro per l'anno 2019. 
  4. Agli oneri derivanti dal comma 3, dall'articolo 10,  comma  3  e
dall'articolo 14, comma 1, pari a 213  milioni  di  euro  per  l'anno
2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui
al comma 1. 
  5. Agli oneri derivanti dall'articolo 10,  comma  3,  dall'articolo
11, comma 3, pari in termini di indebitamento  e  fabbisogno  a  32,8
milioni di euro per l'anno 2020 si provvede  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui al comma 2. 
  6. Agli oneri derivanti  dall'articolo  14,  comma  1,  pari  a  50
milioni di euro,  in  termini  di  fabbisogno,  per  l'anno  2020  si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al  comma
2. 
  7. Agli oneri derivanti dall'articolo  15,  comma  4,  pari  a  6,6
milioni  di  euro  per  l'anno  2020  in  termini  di  fabbisogno   e
indebitamento netto si provvede mediante utilizzo dei minori  effetti
in termini di fabbisogno e indebitamento netto di cui  agli  articoli
15, comma 3, lettera b), 20 e 23. 
  8. Agli oneri derivanti dall'articolo  11,  comma  3,  pari  a  4,3
milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2019, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. 
  9. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.