Art. 43 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1.  In  considerazione  del  venir   meno   della   necessita'   di
accantonamento dell'importo dei maggiori oneri per interessi  passivi
conseguenti alle emissioni di titoli del debito  pubblico  realizzate
nel 2017 in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 27, comma
3, del decreto-legge  23  dicembre  2016,  n.  237,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15,  le  risorse  del
Fondo per  interventi  strutturali  di  politica  economica,  di  cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307,
sono disaccantonate e rese disponibili, in termini  di  competenza  e
cassa, per un importo pari a 213 milioni di euro per l'anno 2019. 
  2. Le risorse di cui al Fondo per la  compensazione  degli  effetti
finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente   conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  4   dicembre   2008,   n.   189,   sono
disaccantonate e rese  disponibili,  in  termini  di  cassa,  per  un
importo pari a 82,9 milioni di euro per l'anno 2020. 
  3. Il ((Fondo  sociale  per  occupazione  e  formazione,))  di  cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, e' incrementato di 133 milioni di euro per l'anno 2019. 
  4. Agli oneri derivanti dal comma 3, dall'articolo 10,  comma  3  e
dall'articolo 14, comma 1, pari a 213  milioni  di  euro  per  l'anno
2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui
al comma 1 ((del presente articolo.)) 
  5. Agli oneri derivanti dall'articolo 10,  comma  3,  dall'articolo
11, comma 3, pari in termini di indebitamento  e  fabbisogno  a  32,8
milioni di euro per l'anno 2020 si provvede  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui al comma 2 ((del presente articolo.)) 
  6. Agli oneri derivanti  dall'articolo  14,  comma  1,  pari  a  50
milioni di euro,  in  termini  di  fabbisogno,  per  l'anno  2020  si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al  comma
2 ((del presente articolo.)) 
  7. Agli oneri derivanti dall'articolo  15,  comma  4,  pari  a  6,6
milioni  di  euro  per  l'anno  2020  in  termini  di  fabbisogno   e
indebitamento netto si provvede mediante utilizzo dei minori  effetti
in termini di fabbisogno e indebitamento netto di cui  agli  articoli
15, comma 3, lettera b), 20 e 23. 
  8. Agli oneri derivanti dall'articolo  11,  comma  3,  pari  a  4,3
milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2019, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. 
  9. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo vigente del comma  3  dell'articolo
          27 del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge  17  febbraio  2017,  n.  15
          (Disposizioni urgenti  per  la  tutela  del  risparmio  nel
          settore creditizio): 
                «Art. 27 (Disposizioni finanziarie). - (Omissis). 
                3. Le risorse di cui al precedente comma  2,  lettere
          b) e c), sono iscritte sul fondo di  cui  all'articolo  10,
          comma 5,  del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre
          2004, n. 307 e, unitamente a quelle di cui alla lettera  a)
          e d), sono accantonate e rese indisponibili in  termini  di
          competenza e di cassa. 
                (Omissis).». 
              Il testo  del  comma  5  dell'articolo  10  del  citato
          decreto-legge   n.   282   del   2004,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 27  dicembre  2004,  n.  307  e'
          riportato nelle Note all'art. 19. 
              Il  testo  del  comma  2  dell'articolo  6  del  citato
          decreto-legge   n.   154   del   2008,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge  4  dicembre  2008,  n.  189  e'
          riportato nelle Note all'art. 11-quater. 
              Si riporta il testo vigente del comma  1  dell'articolo
          18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,  convertito,
          con modificazioni, alla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Misure
          urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,  occupazione  e
          impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il  quadro
          strategico nazionale): 
                «Art.  18  (Ferma  la   distribuzione   territoriale,
          riassegnazione delle risorse per formazione ed  occupazione
          e per interventi infrastrutturali). - 1. In  considerazione
          della eccezionale crisi economica  internazionale  e  della
          conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo
          delle risorse disponibili, fermi i criteri di  ripartizione
          territoriale e  le  competenze  regionali,  nonche'  quanto
          previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinquies del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il  CIPE,
          su  proposta  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          nonche'  con  il  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti per quanto attiene alla lettera b),  in  coerenza
          con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30  giorni
          dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
          assegna una quota delle risorse nazionali  disponibili  del
          Fondo aree sottoutilizzate: 
                  a) al Fondo sociale per occupazione  e  formazione,
          che e' istituito nello stato di  previsione  del  Ministero
          del lavoro, della salute  e  delle  politiche  sociali  nel
          quale  affluiscono  anche  le   risorse   del   Fondo   per
          l'occupazione, nonche' le  risorse  comunque  destinate  al
          finanziamento  degli  ammortizzatori  sociali  concessi  in
          deroga alla normativa vigente e  quelle  destinate  in  via
          ordinaria dal CIPE alla formazione; 
                  b)  al  Fondo  infrastrutture   di   cui   all'art.
          6-quinquies del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, anche per la messa in sicurezza delle  scuole,  per
          le  opere  di  risanamento   ambientale,   per   l'edilizia
          carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche,
          per   l'innovazione   tecnologica   e   le   infrastrutture
          strategiche per la mobilita'; 
                  b-bis) al Fondo strategico per il Paese a  sostegno
          dell'economia reale, istituito  presso  la  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri. 
                (Omissis).».