Art. 43 
 
Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione
                      dell'attivita' d'impresa 
 
  1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico
e' istituito il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e
la prosecuzione dell'attivita' d'impresa, con una  dotazione  di  100
milioni di euro per l'anno 2020. 
  2. Il Fondo e' finalizzato al salvataggio e  alla  ristrutturazione
di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte
nel registro di cui  all'art.  185-bis  del  decreto  legislativo  10
febbraio 2005, n. 30, e delle societa' di capitali, aventi un  numero
di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino  in  uno  stato  di
difficolta' economico-finanziaria come  individuate  sulla  base  dei
criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 5. 
  3. Per le finalita' di cui al presente articolo,  il  Fondo  opera,
nei limiti delle risorse di cui al comma 1, attraverso interventi nel
capitale di rischio delle imprese che versano nelle condizioni di cui
al comma 2, effettuati a  condizioni  di  mercato,  nel  rispetto  di
quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea  2014/C
19/04,  recante  orientamenti  sugli  aiuti  di  Stato  destinati   a
promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio  nonche'
attraverso  misure  di   sostegno   al   mantenimento   dei   livelli
occupazionali, in  coordinamento  con  gli  strumenti  vigenti  sulle
politiche attive e passive del lavoro. 
  4. Le imprese che versano nella  condizione  di  cui  al  comma  2,
qualora intendano avvalersi del Fondo di cui  al  presente  articolo,
notificano al Ministero  dello  sviluppo  economico  le  informazioni
relative a: 
  a) le azioni che intendono porre in essere per ridurre gli  impatti
occupazionali,   ad   esempio   attraverso   incentivi    all'uscita,
prepensionamenti, riallocazione di addetti all'interno dell'impresa o
del gruppo di appartenenza dell'impresa; 
  b)   le   imprese   che   abbiano   gia'   manifestato    interesse
all'acquisizione della societa' o  alla  prosecuzione  dell'attivita'
d'impresa ovvero le azioni che intendono porre in essere per  trovare
un possibile acquirente, anche  mediante  attrazione  di  investitori
stranieri; 
  c) le opportunita' per i dipendenti di presentare una  proposta  di
acquisto ed ogni altra possibilita' di recupero degli asset da  parte
degli stessi. 
  5. Con decreto del Ministro dello sviluppo  economico,  sentito  il
Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,  adottato  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  sono
stabiliti i criteri e le modalita' di gestione e di funzionamento del
Fondo, nonche' le procedure per l'accesso ai relativi interventi, nel
rispetto di quanto previsto dal presente  articolo,  dando  priorita'
alle domande che impattano maggiormente sui profili  occupazionali  e
sullo sviluppo del sistema produttivo. 
  6. L'articolo 185-ter del decreto legislativo 10 febbraio 2005,  n.
30, e' abrogato. Il primo periodo  dell'articolo  31,  comma  2,  del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e' abrogato. 
  7. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 100 milioni  di  euro
per l'anno 2020, si provvede: quanto a 30 milioni di euro per  l'anno
2020 mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dall'abrogazione  di
cui al comma 6; quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi
dell'articolo 265.