Art. 43 
 
Semplificazione  per  l'erogazione   delle   risorse   pubbliche   in
  agricoltura, in  materia  di  controlli  nonche'  di  comunicazioni
  individuali dei provvedimenti adottati ai sensi  dell'articolo  38,
  comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98,  convertito,  con
  modificazioni, della legge 15 luglio 2011, n. 111 
 
  1. Al fine di assicurare la continuita' e la semplificazione  delle
attivita' amministrative, ivi compresi  i  controlli  propedeutici  e
successivi  necessari  all'erogazione  delle  risorse  pubbliche   in
agricoltura,  anche  in  considerazione  delle   misure   restrittive
introdotte  per  il  contenimento  e   la   gestione   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e delle conseguenti  misure  di  sostegno,
nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo  Nazionale  (SIAN)  sono
adottate le seguenti misure: 
  a) e' istituito un nuovo sistema  unico  di  identificazione  delle
parcelle agricole  in  conformita'  all'articolo  5  del  regolamento
delegato (UE) n. 640/2014  della  Commissione,  dell'11  marzo  2014,
basato sull'evoluzione e sviluppo di sistemi digitali che  supportano
l'utilizzo di applicazioni grafiche e geo-spaziali per agevolare  gli
adempimenti  previsti  in  capo   ai   produttori   dalla   normativa
dell'Unione e nazionale in materia agricola e per l'esecuzione  delle
attivita'  di  gestione  e   di   controllo   di   competenza   delle
amministrazioni pubbliche; 
  b) l'anagrafe delle aziende agricole  di  cui  all'articolo  1  del
decreto del Presidente della Repubblica 1°  dicembre  1999,  n.  503,
banca dati di interesse nazionale ai sensi  dell'articolo  60,  comma
3-bis, lettera f-ter), del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,
e'  costituita  dall'insieme   dei   fascicoli   aziendali   di   cui
all'articolo 9 del suddetto decreto del Presidente della  Repubblica,
conseguentemente per le finalita' di cui  al  presente  articolo,  il
fascicolo aziendale deve essere confermato o  aggiornato  annualmente
in modalita' grafica e geo-spaziale per consentire l'attivazione  dei
procedimenti  amministrativi  che  utilizzano  le  informazioni   ivi
contenute; 
  c) la superficie aziendale,  dichiarata  attraverso  l'utilizzo  di
strumenti  grafici  e  geo-spaziali  ai  fini  della  costituzione  o
dell'aggiornamento dei fascicoli aziendali ai sensi della lettera b),
e'  verificata  sulla  base  del  sistema  di  identificazione  della
parcella agricola di cui alla lettera  a);  le  particelle  catastali
individuate  dai  titoli  di  conduzione,  contenuti  nel   fascicolo
aziendale, possono essere utilizzate  ai  fini  della  localizzazione
geografica delle superfici. 
  2. Il Ministro delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto, adotta i necessari provvedimenti attuativi. 
  3.  All'articolo  1  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  91,
convertito, con modificazioni dalla legge 11  agosto  2014,  n.  116,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) alla rubrica, dopo le parole: "imprese agricole"  sono  inserite
le seguenti: "e alimentari e mangimistiche"; 
  b) ai commi 1 e 2, dopo  le  parole:  «imprese  agricole»,  ovunque
ricorrono, sono inserite le seguenti: "e alimentari e mangimistiche"; 
  c) al comma 3: 
  1) al primo periodo, le parole  "sola",  "per  la  prima  volta"  e
"entro il termine di venti giorni dalla data di  ricezione  dell'atto
di diffida" sono soppresse e sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: "entro un termine  non  superiore  a  novanta  giorni,  anche
presentando, a tal fine, specifici impegni"; 
  2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:
"anche tramite comunicazione al consumatore"; 
  3) dopo il quarto periodo e' aggiunto, in fine,  il  seguente:  "La
diffida e' applicabile anche ai prodotti gia' posti in  commercio,  a
condizione che per essi vengano sanate le violazioni nei  termini  di
cui al presente comma.". 
  4. Alla legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
  a) all'articolo 12, comma 2, le  parole  ",  da  effettuare  almeno
cinque giorni prima dell'inizio dell'attivita'", sono soppresse; 
  b) all'articolo 14, comma l, le parole ", entro  il  quinto  giorno
antecedente alla loro effettuazione,", sono soppresse; 
  c) all'articolo 16, il comma 2 e' sostituito dal seguente:  "2.  La
detenzione  e  il  successivo  confezionamento  sono  subordinati  ad
apposita  registrazione.   L'ufficio   territoriale   puo'   definire
specifiche modalita' volte a prevenire eventuali violazioni."; 
  d) all'articolo 38,  comma  7,  dopo  le  parole  "per  le  partite
medesime",  sono  aggiunte  le  seguenti:  "fatti   salvi   eventuali
provvedimenti adottati dall'Autorita' competente in caso di calamita'
naturali o condizioni meteorologiche sfavorevoli ovvero  di  adozione
di misure sanitarie o fitosanitarie che  impediscano  temporaneamente
agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione"; 
  e) all'articolo 38, dopo il comma 7, e' aggiunto il  seguente:  "7-
bis. In  caso  di  dichiarazione  di  calamita'  naturali  ovvero  di
adozione di misure sanitarie o fitosanitarie, o altre cause di  forza
maggiore, riconosciute  dall'Autorita'  competente,  che  impediscano
temporaneamente agli  operatori  di  rispettare  il  disciplinare  di
produzione, e' consentito imbottigliare un vino soggetto  all'obbligo
di cui all'articolo 35, comma  2,  lettera  c),  al  di  fuori  della
pertinente zona geografica delimitata.". 
  5. All'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20,
ai commi 3 e 4, dopo il  primo  periodo  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente: "Non si procede all'irrogazione della sanzione nel caso  in
cui il soggetto sanzionato abbia  operato,  nel  periodo  in  cui  e'
avvenuta la constatazione della violazione, in territori  colpiti  da
calamita' naturali ovvero sui quali vi sia stata l'adozione di misure
sanitarie o fitosanitarie.". 
  6. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 18 giugno  1986,  n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge  7  agosto  1986,  n.
462, le parole "di uno" sono soppresse. 
  7. All'articolo 38, comma 6, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111, al secondo periodo, le parole da "l'INPS" a "di variazione" sono
sostituite  dalle  seguenti:  "l'INPS  provvede  alla   notifica   ai
lavoratori interessati mediante  comunicazione  individuale  a  mezzo
raccomandata, posta elettronica certificata o altra modalita'  idonea
a garantire la piena conoscibilita'" e il terzo periodo e' soppresso.