Art. 434. 
                      Esonero dall'insegnamento 
 
  1.  Il  personale  direttivo  e  docente  nominato   presidente   o
componente delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli  ed
esami o per soli titoli, puo'  essere  esonerato,  a  domanda,  dagli
obblighi di servizio per tutto il periodo di partecipazione ai lavori
delle commissioni. 
  2. Se detti lavori si concludono dopo il  31  marzo,  il  personale
docente, eventualmente esonerato, che nel corso dell'anno  scolastico
abbia prestato servizio nella scuola per almeno tre mesi, riprende il
suo posto di insegnamento. In caso diverso, o qualora i lavori  della
commissione si concludano dopo il 30 aprile, viene  utilizzato  nella
scuola in supplenze o in attivita' parascolastiche  o  nei  corsi  di
recupero e di sostegno. 
  3. Il posto occupato dal  personale  esonerato  e'  conferito  come
supplenza di durata pari al periodo dell'esonero. 
  4.  Il  periodo  di  partecipazione  ai  lavori  delle  commissioni
esaminatrici e' valido a tutti gli effetti come servizio di  istituto
nella scuola.