(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 435)
                 Art. 435. (Art. 78 del Testo Unico) 
                  AGENTI DI PROTEZIONE DEL FOSFORO 

 
  Per la  protezione  del  fosforo  durante  il  trasporto,  si  puo'
applicare uno dei due procedimenti seguenti: 
    a) impiego dell'acqua quale agente di protezione: in tal caso, il
fosforo viene ricoperto d'acqua in  quantita'  tale  da  formare  uno
strato di almeno 12 cm. di spessore al disopra del fosforo. Lo spazio
vuoto, non occupato dal liquido, deve  essere,  alla  temperatura  di
60°C, pari al 2% almeno del volume della cisterna: 
    b) impiego dell'azoto quale agente di protezione: in tal caso, la
cisterna deve essere riempita non oltre il 96% della  sua  capacita',
con fosforo a temperatura non inferiore a 60°C.  Il  restante  spazio
deve essere riempito con azoto in modo che la pressione non scenda al
disotto della pressione  atmosfera,  anche  dopo  raffreddamento.  La
cisterna deve essere chiusa ti maniera stagna ai gas.