(Codice Penale-art. 437)
                              Art. 437. 
 
(Rimozione od  omissione  dolosa  di  cautele  contro  infortuni  sul
                               lavoro) 
 
  Chiunque  omette  di  collocare  impianti,  apparecchi  o   segnali
destinati a prevenire disastri o  infortuni  sul  lavoro,  ovvero  li
rimuove o li danneggia, e' punito con la reclusione  da  sei  mesi  a
cinque anni. 
 
  Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena  e'  della
reclusione da tre a dieci anni. 
                                                                ((7)) 
 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha  disposto  (con
l'art.  4,  comma  1)  che  "Salvo  quanto  disposto  negli  articoli
precedenti, le pene  previste  per  i  reati  contemplati  nel  libro
secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo,  capo  primo
del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla meta'". 
  Ha inoltre disposto  (con  l'art.  7,  comma  1)  che  la  presente
modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello  stato
di guerra.