(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 439)
                 Art. 439. (Art. 78 del Testo Unico) 
                      DISPOSIZIONI APPLICABILI 

 
  Per il trasporto degli olii minerali e carburanti con  cisterne  si
applicano le disposizioni contenute negli articoli cal 438 al 448 del
presente  Regolamento,  nonche',  in   quanto   compatibili,   quelle
contenute nei decreti Ministeriali 31 luglio 1934,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiate n. 228 del 28 settembre 1934, e  12  maggio  1937,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiate n. 145 del 24 giugno 1937.