Art. 439. (Art. 78 del Testo Unico) DISPOSIZIONI APPLICABILI Per il trasporto degli olii minerali e carburanti con cisterne si applicano le disposizioni contenute negli articoli cal 438 al 448 del presente Regolamento, nonche', in quanto compatibili, quelle contenute nei decreti Ministeriali 31 luglio 1934, pubblicato nella Gazzetta Ufficiate n. 228 del 28 settembre 1934, e 12 maggio 1937, pubblicato nella Gazzetta Ufficiate n. 145 del 24 giugno 1937.