Art. 44
     Modifica all'articolo 1 della legge 8 febbraio 2001, n. 12

  1.  All'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2001, n. 12, la
lettera  d)  e' abrogata. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della  presente  legge,  riacquistano  efficacia le previsioni di cui
agli  articoli  46, 47 e 48 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al  decreto  del  Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
nel  testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata
legge n. 12 del 2001.
 
             Nota all'art. 44:
                 -  Si riporta di seguito il testo degli articoli 46,
          47  e  48  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          9 ottobre  1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia
          di  disciplina  degli  stupefacenti  e sostanze psicotrope,
          percezione,  cura  e  riabilitazione  dei relativi stati di
          tossicodipendenza):
                 "Art.  46  (Approvvigionamento  e somministrazione a
          bordo  delle  navi  mercantili).  -  1.  La  richiesta  per
          l'acquisto delle preparazioni indicate nelle tabelle I, II,
          II,  IV  e  V  previste  dall'art. 14, di cui devono essere
          provviste  le navi mercantili a norma della legge 16 giugno
          1939,  n.  1045,  e'  fatta  in  triplice copia, nei limiti
          stabiliti  dalle  tabelle allegate alla legge medesima, dal
          medico  di  bordo  o,  qualora  questi manchi, da un medico
          fiduciario  dell'armatore. Essa deve precisare il nome o il
          numero  del natante, nonche' il luogo ove ha sede l'ufficio
          di  iscrizione  della  nave  per la quale viene rilasciata;
          inoltre  deve  essere vistata dal medico di porto del luogo
          ove trovasi il natante.
                 2.   La   prima  delle  predette  copie  rimane  per
          documentazione  al  richiedente;  le  altre due devo essere
          rimesse al farmacista, il quale ne trattiene per il proprio
          discarico   e   trasmette   l'altra  al  medico  di  porto,
          annotandovi la dicitura: "spedita il giorno..... .
                 3.  Salvo  che  il fatto costituisca reato, chiunque
          viola  una  o piu' delle disposizioni del presente articolo
          e'  punito  con la sanzione amministrativa del pagamento di
          una somma da lire duecentomila a lire un milione.
                 4.  Il  medico  di bordo o, quando questi manchi, il
          capitano  della  nave e' consegnatario delle preparazioni e
          deve annotare in apposito registro il carico e lo scarico.
                 5.  Il  registro  di  cui  al  comma 4 e' vidimato e
          firmato  in  ciascuna  pagina dal medico di porto del luogo
          ove e' iscritta la nave.
                 6.  Esso  deve  essere conservato a bordo della nave
          per  la  durata di due anni a datare dal giorno dell'ultima
          registrazione.".
                 "Art.  47 (Approvvigionamento e somministrazione nei
          cantieri di lavoro). - 1. La richiesta per l'acquisto delle
          preparazioni  indicate  nelle  tabelle  I,  II, III, IV e V
          previste  dall'art.  14,  di cui devono essere provviste le
          aziende  industriali,  commerciali ed agricole, a norma del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n.
          303, e' fatta in triplice copia, nei limiti stabiliti dalle
          disposizioni  previste  dal  decreto  medesimo,  dal medico
          fiduciario   dell'azienda.  Essa  deve  precisare  il  nome
          dell'azienda  ed il luogo ove e' ubicato il cantiere per il
          quale  e'  rilasciata,  nonche'  il  numero  dei lavoratori
          addetti;   inoltre   deve   essere  vistata  dall'autorita'
          sanitaria  locale  nella  cui circoscrizione il cantiere e'
          ubicato.
                 2.   La   prima  delle  predette  copie  rimane  per
          documentazione  al  richiedente; le altre due devono essere
          rimesse  al farmacista, che ne trattiene una per il proprio
          discarico   e  trasmette  l'altra  alla  competente  unita'
          sanitaria  locale  apponendovi  la  dicitura:  "spedita  il
          giorno.... .
                 3.  Salvo  che  il fatto costituisca reato, chiunque
          viola  una  o piu' delle disposizioni del presente articolo
          e'  punito cona la sanzione amministrativa del pagamento di
          una somma da lire duecentomila a lire un milione.
                 4. Il titolare dell'azienda o il medico del cantiere
          o,  in mancanza, l'infermiere addetto o il capo cantiere e'
          consegnatario   delle   preparazioni  e  deve  annotare  in
          apposito registro il carico e lo scarico.
                 5.  Il  registro  di  cui  al  comma 4 e' vidimato e
          firmato  in ciascuna pagina dall'autorita' sanitaria locale
          nella  cui  circoscrizione  l'azienda  ha  sede.  Esso deve
          essere  conservato  per  la  durata  di due anni dal giorno
          dell'ultima registrazione.".
                 "Art.  48  (Approvvigionamento  per le necessita' di
          pronto  soccorso).  -  1. Fuori delle ipotesi di detenzione
          obbligatoria  di preparazioni, previste negli articoli 46 e
          47,    il   Ministero   della   sanita'   puo'   rilasciare
          autorizzazione,  indicando  la  persona  responsabile della
          custodia  e  dell'utilizzazione,  alla  detenzione di dette
          preparazioni,  per finalita' di pronto soccorso a favore di
          equipaggi  e  passeggeri  di  mezzi di trasporto terrestri,
          marittimi  ed  aerei o di comunita' anche non di lavoro, di
          carattere temporaneo.
                 2.   L'autorizzazione   deve   indicare   i   limiti
          quantitativi,   in   misura  corrispondente  alle  esigenze
          mediamente  calcolabili,  nonche'  le  disposizioni che gli
          interessati sono tenuti ad osservare.".