Art. 44
                  (Altri trasferimenti consentiti)

   1.  Il  trasferimento  di  dati  personali oggetto di trattamento,
diretto  verso  un  Paese  non  appartenente  all'Unione  europea, e'
altresi'  consentito  quando e' autorizzato dal Garante sulla base di
adeguate garanzie per i diritti dell'interessato:
   a)  individuate dal Garante anche in relazione a garanzie prestate
con un contratto;
   b)  individuate  con  le  decisioni  previste  dagli  articoli 25,
paragrafo  6,  e  26,  paragrafo  4,  della  direttiva  95/46/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, con le quali
la  Commissione  europea  constata  che  un  Paese  non  appartenente
all'Unione europea garantisce un livello di protezione adeguato o che
alcune clausole contrattuali offrono garanzie sufficienti.
 
          Nota all'art. 44:
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli 25 e 26 della
          direttiva  95/46/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio
          del  24 ottobre  1995  relativa  alla  tutela delle persone
          fisiche  con  riguardo  al  trattamento dei dati personali,
          nonche' alla libera circolazione di tali dati:
              "Art.  25  (Principi). - 1. Gli Stati membri dispongono
          che il trasferimento verso un Paese terzo di dati personali
          oggetto  di  un trattamento o destinati a essere oggetto di
          un  trattamento  dopo  il  trasferimento  puo'  aver  luogo
          soltanto  se  il  Paese terzo di cui trattasi garantisce un
          livello  di  protezione  adeguato,  fatte  salve  le misure
          nazionali  di  attuazione  delle  altre  disposizioni della
          presente direttiva.
              2. L'adeguatezza del livello di protezione garantito da
          un  Paese  terzo  e'  valutata  con  riguardo  a  tutte  le
          circostanze relative ad un trasferimento o ad una categoria
          di  trasferimenti  di  dati;  in  particolare sono presi in
          considerazione  la  natura dei dati, le finalita' del o dei
          trattamenti  previsti,  il  Paese  d'origine  e il Paese di
          destinazione  finale,  le  norme  di  diritto,  generali  o
          settoriali,  vigenti  nel  Paese  terzo  di  cui  trattasi,
          nonche'  le  regole  professionali e le misure di sicurezza
          ivi osservate.
              3.  Gli  Stati  membri e la Commissione si comunicano a
          vicenda  i  casi  in cui, a loro parere, un Paese terzo non
          garantisce  un  livello di protezione adeguato ai sensi del
          paragrafo 2.
              4.   Qualora   la   Commissione  constati,  secondo  la
          procedura dell'art. 31, paragrafo 2, che un Paese terzo non
          garantisce  un  livello di protezione adeguato ai sensi del
          paragrafo   2  del  presente  articolo,  gli  Stati  membri
          adottano   le   misure   necessarie   per   impedire   ogni
          trasferimento  di  dati  della stessa natura verso il Paese
          terzo in questione.
              5.   La   Commissione   avvia,  al  momento  opportuno,
          negoziati  per  porre  rimedio  alla  situazione risultante
          dalla constatazione di cui al paragrafo 4.
              6. La Commissione puo' constatare, secondo la procedura
          di  cui  all'art.  31,  paragrafo  2,  che  un  Paese terzo
          garantisce  un  livello di protezione adeguato ai sensi del
          paragrafo  2 del presente articolo, in considerazione della
          sua    legislazione    nazionale   o   dei   suoi   impegni
          internazionali, in particolare di quelli assunti in seguito
          ai  negoziati  di  cui al paragrafo 5, ai fini della tutela
          della   vita   privata  o  delle  liberta'  e  dei  diritti
          fondamentali  della  persona.  Gli Stati membri adottano le
          misure  necessarie  per  conformarsi  alla  decisione della
          Commissione.".
              "Art.  26 (Deroghe). - 1. In deroga all'art. 25 e fatte
          salve  eventuali  disposizioni contrarie della legislazione
          nazionale  per  casi specifici, gli Stati membri dispongono
          che un trasferimento di dati personali verso un Paese terzo
          che  non  garantisce una tutela adeguata ai sensi dell'art.
          25, paragrafo 2 puo' avvenire a condizione che:
                a) la   persona   interessata  abbia  manifestato  il
          proprio consenso in maniera inequivocabile al trasferimento
          previsto, oppure
                b) il  trasferimento  sia necessario per l'esecuzione
          di   un   contratto   tra  la  persona  interessata  ed  il
          responsabile  del  trattamento o per l'esecuzione di misure
          precontrattuali prese a richiesta di questa, oppure
                c) il trasferimento sia necessario per la conclusione
          o  l'esecuzione  di  un contratto, concluso o da concludere
          nell'interesse    della   persona   interessata,   tra   il
          responsabile del trattamento e un terzo, oppure
                d) il trasferimento sia necessario o prescritto dalla
          legge   per   la  salvaguardia  di  un  interesse  pubblico
          rilevante,  oppure per costatare, esercitare o difendere un
          diritto per via giudiziaria, oppure
                e) il    trasferimento    sia   necessario   per   la
          salvaguardia    dell'interesse    vitale    della   persona
          interessata, oppure
                f) il  trasferimento avvenga a partire da un registro
          pubblico  il  quale, in forza di disposizioni legislative o
          regolamentari,   sia  predisposto  per  l'informazione  del
          pubblico  e sia aperto alla consultazione del pubblico o di
          chiunque  possa  dimostrare  un  interesse legittimo, nella
          misura  in  cui  nel  caso  specifico  siano  rispettate le
          condizioni che la legge prevede per la consultazione.
              2.  Salvo il disposto del paragrafo 1, uno Stato membro
          puo'  autorizzare  un  trasferimento  o  una  categoria  di
          trasferimenti  di  dati  personali verso un Paese terzo che
          non  garantisca  un livello di protezione adeguato ai sensi
          dell'art.  25,  paragrafo  2,  qualora il respon-sabile del
          trattamento  presenti  garanzie  sufficienti  per la tutela
          della   vita   privata  e  dei  diritti  e  delle  liberta'
          fondamentali  delle  persone,  nonche'  per l'esercizio dei
          diritti   connessi;   tali  garanzie  possono  segnatamente
          risultare da clausole contrattuali appropriate.
              3.  Lo  Stato membro informa la Commissione e gli altri
          Stati membri in merito alle autorizzazioni concesse a norma
          del  paragrafo 2.  In  caso di opposizione notificata da un
          altro   Stato   membro  o  dalla  Commissione,  debitamente
          motivata  sotto l'aspetto della tutela della vita privata e
          dei diritti e delle liberta' fondamentali delle persone, la
          Commissione   adotta   le  misure  appropriate  secondo  la
          procedura di cui all'art. 31, paragrafo 2. Gli Stati membri
          adottano   le   misure   necessarie  per  conformarsi  alla
          decisione della Commissione.
              4.  Qualora la Commissione decida, secondo la procedura
          di  cui  all'art.  31,  paragrafo  2,  che  alcune clausole
          contrattuali tipo offrono le garanzie sufficienti di cui al
          paragrafo 2, gli Stati membri adottano le misure necessarie
          per conformarsi alla decisione della Commissione.".