ART. 44
                     (termini del procedimento)

   1.  Ferme restando le ipotesi di sospensione e di interruzione, le
regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano possono
stabilire,  in  casi  di particolare rilevanza, la prorogabilita' dei
termini  per  la  conclusione  della  procedura sino ad un massimo di
sessanta giorni.