Art. 44. Modalita' di segnalazione da parte delle societa' di revisione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a) 1. Per le societa' di revisione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), il responsabile dell'incarico, cui compete la gestione del rapporto con il cliente e che partecipa al compimento della prestazione, ha l'obbligo di segnalare senza ritardo al legale rappresentante o a un suo delegato le operazioni di cui all'articolo 41. 2. Il legale rappresentante o un suo delegato esamina la segnalazione pervenutagli e, qualora la ritenga fondata tenendo conto dell'insieme degli elementi a sua disposizione, anche desumibili dalle informazioni acquisite in adempimento dell'obbligo di registrazione di cui all'articolo 36, la trasmette alla UIF priva del nominativo del segnalante.