Art. 44. 
 
Modalita' di segnalazione da parte delle societa' di revisione di cui
                all'articolo 13, comma 1, lettera a) 
 
  1. Per le societa' di revisione di cui all'articolo  13,  comma  1,
lettera a), il responsabile dell'incarico, cui  compete  la  gestione
del rapporto con il cliente  e  che  partecipa  al  compimento  della
prestazione, ha  l'obbligo  di  segnalare  senza  ritardo  al  legale
rappresentante o a un suo delegato le operazioni di cui  all'articolo
41. 
  2.  Il  legale  rappresentante  o  un  suo  delegato   esamina   la
segnalazione pervenutagli e, qualora la ritenga fondata tenendo conto
dell'insieme degli elementi  a  sua  disposizione,  anche  desumibili
dalle  informazioni  acquisite   in   adempimento   dell'obbligo   di
registrazione di cui all'articolo 36, la trasmette alla UIF priva del
nominativo del segnalante.