Art. 44.

Modifica  all'articolo  23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001,
                               n. 165


  1.  All'articolo  23-bis  del  decreto  legislativo  30 marzo 2001,
n.165, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  al  comma 1, le parole da: «possono» fino a «aspettativa» sono
sostituite  dalle  seguenti:  «sono collocati, salvo motivato diniego
dell'amministrazione   di   appartenenza   in   ordine  alle  proprie
preminenti esigenze organizzative, in aspettativa»;
   b)  al  comma  2,  in  fine, sono aggiunte le seguenti parole: «in
ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative».
 
          Nota all'art. 44:
             -  Si  riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 23-bis
          del  gia' citato decreto legislativo n. 165 del 2001, cosi'
          come modificato dal presente decreto legislativo:
             «1.   In  deroga  all'art.  60  del  testo  unico  delle
          disposizioni  concernenti lo statuto degli impiegati civili
          dello  Stato,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3,  i  dirigenti  delle
          pubbliche  amministrazioni,  nonche'  gli appartenenti alla
          carriera  diplomatica  e  prefettizia  e,  limitamente agli
          incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e
          contabili  e  gli  avvocati  e procuratori dello Stato sono
          collocati,  salvo  motivato diniego dell'amministrazione di
          appartenenza  in  ordine  alle  proprie preminenti esigenze
          organizzative,   in   aspettativa   senza  assegni  per  lo
          svolgimento  di  attivita'  presso  soggetti  e  organismi,
          pubblici  o privati, anche operanti in sede internazionale,
          i  quali  provvedono al relativo trattamento previdenziale.
          Resta   ferma   la   disciplina   vigente   in  materia  di
          collocamento fuori ruolo nei casi consentiti. Il periodo di
          aspettativa   comporta   il  mantenimento  della  qualifica
          posseduta.  E' sempre ammessa la ricongiunzione dei periodi
          contributivi  a  domanda  dell'interessato,  ai sensi della
          legge  7  febbraio  1979, n. 29, presso una qualsiasi delle
          forme  assicurative  nelle quali abbia maturato gli anni di
          contribuzione.   Quando   l'incarico  e'  espletato  presso
          organismi    operanti    in    sede    internazionale,   la
          ricongiunzione   dei   periodi  contributivi  e'  a  carico
          dell'interessato,       salvo       che       l'ordinamento
          dell'amministrazione    di    destinazione   non   disponga
          altrimenti.».
             «2.  I  dirigenti  di  cui  all'art.  19, comma 10, sono
          collocati  a  domanda  in  aspettativa senza assegni per lo
          svolgimento  dei  medesimi  incarichi di cui al comma 1 del
          presente      articolo,      salvo     motivato     diniego
          dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie
          preminenti esigenze organizzative.».