ART. 44.
1.  Per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Lucca, la
remunerazione   spettante  ai  sensi  dell'articolo  17  del  decreto
legislativo  13  aprile  1999,  n.  112, per la riscossione dei ruoli
formati  ai  sensi  dell'articolo 12 del decreto del Presidente della
Repubblica   29   settembre  1973,  n.  602,  cosi'  come  sostituito
dall'articolo  4  del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e'
stabilita nel modo seguente:
   a)  Aggio  sulle  somme iscritte a ruolo riscosse, fatta eccezione
per  la  riscossione  spontanea  a  mezzo  ruolo  delle  entrate  non
erariali, pari al 7,92 per cento;
   b)  L'aggio  di  cui  al  punto a) e' maggiorato dello 0,83% sulle
somme  iscritte  a ruolo riscosse, per le quali sia decorso almeno un
biennio dall'anno di riferimento dell'entrata iscritta a ruolo;
   c)  L'aggio  di  cui  al  punto a) e' maggiorato, per scaglioni di
incremento,  nella  misura  indicata nella tabella 4 dell'allegato A,
che fa parte integrante del presente decreto, sulla percentuale delle
maggiori  riscossioni  conseguite,  rapportate  al  carico dei ruoli,
rispetto  al  dato  medio  rilevato  nello  stesso ambito nel biennio
precedente;
   d) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a
mezzo  ruolo delle entrate non erariali - diverse da quelle di cui al
successivo  punto e) - pari all'1,00 per cento, con un minimo di lire
5.000 ed un massimo di lire 300.000, per ciascun articolo di ruolo;
   e) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a
mezzo  ruolo  dei  crediti degli enti pubblici previdenziali, pari al
2,50 per cento.