Art. 44. 
 
  (Pignoramento e sequestro nei confronti degli istituti esercenti 
           forme di previdenza e assistenza obbligatoria) 
 
1. All'articolo 14  del  decreto-legge  31  dicembre  1996,  n.  669,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997,  n.  30,
dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: 
«1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano  anche  ai
pignoramenti mobiliari di cui agli articoli 513 e seguenti del codice
di procedura civile  promossi  nei  confronti  di  enti  ed  istituti
esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatorie  organizzati
su base territoriale». 
 
 
          Note all'art. 44: 
              - Il testo dell'art. 14 del decreto-legge  31  dicembre
          1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
          febbraio 1997,  n.  30  (Disposizioni  urgenti  in  materia
          tributaria, finanziaria e contabile a  completamento  della
          manovra  di  finanza  pubblica  per  l'anno   1997),   come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente: 
              «Art. 14 (Esecuzione forzata nei confronti di pubbliche
          amministrazioni). - 1. Le amministrazioni dello Stato e gli
          enti pubblici non economici  completano  le  procedure  per
          l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e  dei  lodi
          arbitrali  aventi   efficacia   esecutiva   e   comportanti
          l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il  termine
          di  centoventi  giorni  dalla  notificazione   del   titolo
          esecutivo. Prima di tale  termine  il  creditore  non  puo'
          procedere ad esecuzione forzata ne' alla notifica  di  atto
          di precetto. 
              1-bis.  Gli   atti   introduttivi   del   giudizio   di
          cognizione, gli  atti  di  precetto  nonche'  gli  atti  di
          pignoramento e sequestro devono essere notificati a pena di
          nullita'  presso  la   struttura   territoriale   dell'Ente
          pubblico nella  cui  circoscrizione  risiedono  i  soggetti
          privati  interessati  e   contenere   i   dati   anagrafici
          dell'interessato, il codice fiscale  ed  il  domicilio.  Il
          pignoramento di crediti di cui all'art. 543 del  codice  di
          procedura civile promosso nei confronti di Enti ed Istituti
          esercenti forme di previdenza  ed  assistenza  obbligatorie
          organizzati su base territoriale deve essere instaurato,  a
          pena    di    improcedibilita'    rilevabile     d'ufficio,
          esclusivamente innanzi  al  giudice  dell'esecuzione  della
          sede principale del Tribunale nella cui  circoscrizione  ha
          sede l'ufficio giudiziario che ha emesso  il  provvedimento
          in forza del quale la procedura esecutiva e'  promossa.  Il
          pignoramento perde efficacia quando dal suo  compimento  e'
          trascorso  un   anno   senza   che   sia   stata   disposta
          l'assegnazione. L'ordinanza che dispone ai sensi  dell'art.
          553 del  codice  di  procedura  civile  l'assegnazione  dei
          crediti  in  pagamento  perde  efficacia  se  il  creditore
          procedente, entro il termine di un anno dalla data  in  cui
          e' stata emessa,  non  provvede  all'esazione  delle  somme
          assegnate. 
              1-ter.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  1-bis  si
          applicano anche  ai  pignoramenti  mobiliari  di  cui  agli
          articoli 513 e seguenti  del  codice  di  procedura  civile
          promossi nei confronti di enti ed istituti esercenti  forme
          di previdenza ed  assistenza  obbligatorie  organizzati  su
          base territoriale. 
              2. Nell'ambito delle amministrazioni dello  Stato,  nei
          casi previsti dal comma 1, il dirigente responsabile  della
          spesa,  in  assenza  di  disponibilita'   finanziarie   nel
          pertinente  capitolo,   dispone   il   pagamento   mediante
          emissione di  uno  speciale  ordine  di  pagamento  rivolto
          all'istituto tesoriere, da regolare in  conto  sospeso.  La
          reintegrazione dei capitoli  avviene  a  carico  del  fondo
          previsto dall'art. 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468,  in
          deroga alle prescrizioni dell'ultimo comma. Con decreto del
          Ministro  del  tesoro  sono  determinate  le  modalita'  di
          emissione nonche' le caratteristiche dello speciale  ordine
          di pagamento previsto dal presente comma. 
              3. L'impignorabilita' dei fondi di cui all'art.  1  del
          decreto-legge 25  maggio  1994,  n.  313,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  22  luglio  1994,  n.  460,  e'
          estesa, con  decorrenza  dall'esercizio  finanziario  1993,
          anche alle somme destinate ai progetti  finanziati  con  il
          fondo nazionale di intervento  per  la  lotta  alla  droga,
          istituito con decreto del  Presidente  della  Repubblica  9
          ottobre 1990, n. 309, alle somme destinate  alle  spese  di
          missione del Dipartimento della protezione civile,  nonche'
          a quelle destinate agli organi istituiti dagli articoli  3,
          4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801. 
              4. Nell'art. 1, comma 1, del  decreto-legge  25  maggio
          1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          luglio 1994, n. 460, dopo le  parole:  "Polizia  di  Stato"
          sono inserite le parole "della Polizia penitenziaria e  del
          Corpo forestale dello Stato".».