Art. 44 
 
Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di verifica  del
                              progetto 
 
    1. Il presente capo disciplina  la  materia  della  verifica  dei
progetti di cui agli articoli 93,  comma  6,  e  112,  comma  5,  del
codice. 
 
              Note all'art. 44 
              - Il testo dell'articolo 93, comma 6, delcitato decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              “6. In relazione alle caratteristiche e  all'importanza
          dell'opera, il regolamento, con riferimento alle  categorie
          di lavori e alle tipologie di intervento e tenendo presenti
          le esigenze  di  gestione  e  di  manutenzione,  stabilisce
          criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica  dei  vari
          livelli di progettazione.” 
              - Il testo  dell'articolo  112,  comma  5,  del  citato
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              “5. Con il regolamento sono disciplinate  le  modalita'
          di verifica dei progetti, attenendosi ai seguenti criteri: 
              a) per i lavori  di  importo  pari  o  superiore  a  20
          milioni di euro, la  verifica  deve  essere  effettuata  da
          organismi di controllo accreditati  ai  sensi  della  norma
          europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020; 
              b) per i lavori di importo inferiore a  20  milioni  di
          euro, la  verifica  puo'  essere  effettuata  dagli  uffici
          tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato
          redatto  da  progettisti  esterni  o  le  stesse   stazioni
          appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di
          qualita', ovvero da altri soggetti  autorizzati  secondo  i
          criteri stabiliti dal regolamento; 
              c) soppressa.”