Art. 44 
 
 
                    Gestione dei beni confiscati 
 
  1. L'Agenzia gestisce i beni confiscati anche in via non definitiva
ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 dicembre 1993, n. 559 e,  in
quanto  applicabile,  dell'articolo  40,  nonche'  sulla  base  degli
indirizzi e  delle  linee  guida  adottati  dal  Consiglio  direttivo
dell'Agenzia medesima ai sensi dell'articolo 112,  comma  4,  lettera
a). Essa provvede  al  rimborso  ed  all'anticipazione  delle  spese,
nonche' alla liquidazione dei  compensi  che  non  trovino  copertura
nelle risorse della gestione, anche avvalendosi di apposite  aperture
di credito disposte, a proprio  favore,  sui  fondi  dello  specifico
capitolo  istituito  nello  stato  di  previsione  della  spesa   del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  salva,  in  ogni  caso,
l'applicazione della normativa di contabilita' generale dello Stato e
del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. 
  2.  L'Agenzia  richiede  al  giudice  delegato  il  nulla  osta  al
compimento degli atti di cui all'articolo 40, comma 3. 
 
          Note all'art. 44: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  20  della  legge  23
          dicembre 1993, n. 559 (Disciplina della soppressione  delle
          gestioni fuori bilancio nell'ambito  delle  Amministrazioni
          dello Stato.). 
              "Art. 20. Esclusione dalla soppressione delle  gestioni
          fuori bilancio. 
              1.  Alle  gestioni  fuori  bilancio  menzionate   nella
          presente legge le cui entrate derivano  prevalentemente  da
          contribuzioni  da  parte  degli  associati   ovvero   dalla
          cessione  a  pagamento,  a  carico  degli  utenti  o  degli
          acquirenti, di beni e servizi, con esclusione di quelle  di
          cui all'art. 5, e non  superano  annualmente,  per  ciascun
          organo gestirono, l'importo di lire 100 milioni, escluse le
          partite di giro, nonche' alle gestioni dei beni  confiscati
          ai  sensi  del  decreto-legge  14  giugno  1989,  n.   230,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  1989,
          n. 282, non si applica il disposto di cui all'art. 8, comma
          4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155. 
              2. Sulle gestioni di cui al comma  1  il  controllo  si
          esercita nei modi previsti dalla legge 25 novembre 1971, n.
          1041, e successive modificazioni. 
              3. L'importo di cui al comma 1 puo'  essere  aggiornato
          ogni due anni con decreto del Ministro del tesoro.  Qualora
          esso venga superato a chiusura dell'esercizio, le  relative
          gestioni sono ricondotte al bilancio  dello  Stato  con  le
          procedure previste dalla presente legge.". 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 20  aprile
          1994, n. 367 reca: "Regolamento recante  semplificazione  e
          accelerazione delle procedure di spesa e contabili.".