Art. 44. I procedimenti gia' iniziati per la punizione dei delitti fascisti, per la epurazione e per l'avocazione dei profitti di regime, sono proseguiti con le norme del presente decreto, restando fermi gli atti compiuti che non siano incompatibili con le norme stesse. I provvedimenti gia' emanati saranno riveduti se in contrasto con le disposizioni del presente decreto.