(Convenzione - art. 44)
                            Articolo 44. 
           Scindibilita' delle disposizioni di un trattato 
 
  1. Il diritto di una  parte,  previsto  nel  trattato  o  derivante
dall'articolo 56, di denunciare il trattato, di ritirarsi da  esso  e
di sospenderne l'applicazione, non puo'  essere  esercitato  che  nei
confronti  del  trattato  stesso  nel  suo  insieme,   a   meno   che
quest'ultimo non disponga o le parti non convengano altrimenti. 
  2. Un motivo di nullita' o di  estinzione  di  un  trattato,  o  di
ritiro di una delle parti  o  di  sospensione  dell'applicazione  del
trattato, riconosciuto ai sensi della presente convenzione, non  puo'
essere invocato che nei confronti del trattato nel suo insieme, fatte
salve le condizioni previste dai paragrafi seguenti  o  dall'articolo
60. 
  3. Se il motivo  in  questione  si  riferisce  soltanto  ad  alcune
clausole particolari, esso non puo' essere invocato nei confronti  di
quelle sole clausole quando: 
    a) tali clausole si possano scindere dal resto del  trattato  per
quanto attiene alla loro esecuzione; 
    b) risulti dal trattato o  sia  in  qualche  modo  accertato  che
l'accettazione delle suddette clausole abbia costituito  per  l'altra
parte o per le altre parti del trattato, la base essenziale del  loro
consenso ad essere vincolate dal trattato nel suo insieme; e 
    c) non sia illegale continuare  ad  eseguire  quanto  rimane  del
trattato. 
  4. Nei casi in cui agli articoli  49  e  50,  lo  Stato  che  abbia
diritto ad invocare il dolo o  la  corruzione,  puo'  farlo  sia  nei
confronti dell'insieme del trattato che, nel caso di cui al paragrafo
3, soltanto nei confronti di alcune clausole particolari. 
  5. Nei casi previsti dagli articoli 51, 52 e  53,  non  e'  ammessa
scissione delle disposizioni di un trattato.