(Patto internazionale-art. 44)
                             Articolo 44 
 
  Le disposizioni per l'attuazione del presente  Patto  si  applicano
senza pregiudizio delle procedure istituite  nel  campo  dei  diritti
dell'uomo ai sensi o sulla base degli strumenti costitutivi  e  delle
convenzioni delle Nazioni Unite e degli istituti specializzati e  non
impediscono agli Stati parti del presente Patto di ricorrere ad altre
procedure per la soluzione di una controversia, in  conformita'  agli
accordi internazionali generali o speciali in vigore tra loro.