Art. 44. 
                      Commissioni giudicatrici 
 
  Per ciascun raggruppamento di discipline e' nominata,  con  decreto
del Ministro della pubblica istruzione, una commissione  giudicatrice
composta da cinque membri effettivi e  da  altri  cinque  membri  per
eventuali surroghe in caso occorra sostituire un membro effettivo. 
  Due dei membri effettivi  e  due  di  quelli  da  nominare  per  le
surroghe devono appartenere alla fascia dei professori  associati.  I
restanti  membri  debbono  appartenere  alla  fascia  dei  professori
ordinari. 
  Nel caso in cui il numero dei  candidati  sia  superiore  a  60  la
commissione  e'  integrata  da  altri  due  componenti  di  cui   uno
appartenente alla fascia dei professori associati e uno  appartenente
alla fascia dei  professori  ordinari  per  ogni  venti  candidati  o
frazione di venti superiore a  dieci  fino  ad  un  massimo  di  nove
commissari. 
  Nella prima applicazione del  presente  decreto,  in  mancanza  dei
professori associati, la commissione e' composta di  soli  professori
ordinari e straordinari. 
  Ciascun commissario puo' far parte  di  una  sola  commissione  per
professore associato. Non possono far parte delle commissioni  coloro
che siano stati membri della commissione del  concorso  ad  associato
immediatamente precedente per lo stesso raggruppamento di discipline. 
  Non possono far parte delle commissioni i componenti del  Consiglio
universitario nazionale.