ART. 44.
       (Norme particolari per docenti di educazione musicale)

  I  docenti di educazione musicale, in servizio nell'anno scolastico
1980-1981,  i quali siano in possesso dell'attestato finale dei corsi
musicali  straordinari di cui al precedente articolo 1, ultimo comma,
sono  ammessi  a  partecipare  alla  sessione  riservata  di esami di
abilitazione all'insegnamento, prevista dal precedente articolo 35.
  Essi   hanno   titolo  ad  essere  riassunti  nell'anno  scolastico
1982-1983,   anche   in   soprannumero,   nei  limiti  delle  ore  di
insegnamento  svolte  nell'anno  scolastico  1980-1981 e nella stessa
provincia,  salvo  il  diritto  al completamento di orario. Essi sono
mantenuti  in  servizio  fino  al termine dell'anno scolastico in cui
viene ultimata la sessione riservata di esami di abilitazione.
  Analogamente  ed  alle  stesse  condizioni  hanno  titolo ad essere
riassunti  i  docenti  di  educazione musicale, in servizio nell'anno
scolastico  1980-1981,  sprovvisti di diploma. Essi sono mantenuti in
servizio  fino al conseguimento del diploma e, qualora lo conseguano,
sino al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.
  Il  diploma  deve  essere  conseguito  in  appositi  corsi speciali
organizzati   dai   conservatori  di  musica,  secondo  modalita'  da
stabilirsi  con  decreto  del  Ministro  della  pubblica  istruzione,
sentito  il  Consiglio  nazionale della pubblica istruzione, entro un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  Detti  corsi  - la cui frequenza e' obbligatoria - riguarderanno la
didattica  della  musica e, per coloro che non abbiano compiuto studi
pianistici,  anche  lo  studio  del  pianoforte  secondo  i programmi
vigenti  per  il  corso  di  pianoforte  complementare per allievi di
strumenti ad arco.
  I  docenti,  di  cui  al precedente terzo comma, debbono conseguire
l'abilitazione  all'insegnamento  nel  primo  concorso  ordinario che
sara'  indetto dopo la conclusione dei corsi speciali di cui al comma
precedente.
  I  docenti  di  educazione  musicale,  di  cui, rispettivamente, al
precedente  primo comma ed al precedente terzo comma, i quali abbiano
conseguito   l'abilitazione   all'insegnamento,   sono  ulteriormente
mantenuti  in  servizio  sino  alla immissione in ruolo, da disporre,
nell'ordine  in  cui  sono collocati in apposite distinte graduatorie
provinciali, da compilare sulla base del titolo di abilitazione e dei
titoli   di  servizio,  in  relazione  al  50  per  cento  dei  posti
disponibili  ogni anno. I docenti medesimi sono immessi in ruolo dopo
i docenti di cui al precedente articolo 38, dando precedenza a quelli
di cui al precedente primo comma.
  Il servizio prestato nell'anno scolastico 1980-1981 non deve essere
inferiore  a  180  giorni  o  deve,  comunque, aver dato diritto alla
retribuzione per il periodo estivo.