ART. 44.

  I  minori  possono  essere  adottati  anche quando non ricorrono le
condizioni di cui al primo comma dell'articolo 7:
    a)  da  persone  unite  al minore, orfano di padre e di madre, da
vincolo  di  parentela  fino  al  sesto grado o da rapporto stabile e
duraturo preesistente alla perdita dei genitori;
    b)  dal  coniuge  nel  caso  in  cui  il  minore sia figlio anche
adottivo dell'altro coniuge;
    c)  quando  vi  sia  la  constatata impossibilita' di affidamento
preadottivo.
  L'adozione,  nei  casi indicati nel precedente comma, e' consentita
anche in presenza di figli legittimi.
  Nei  casi  di  cui  alle  lettere a) e c) l'adozione e' consentita,
oltre che ai coniugi, anche a chi non e' coniugato.
  Se  l'adottante e' persona coniugata e non separata, il minore deve
essere adottato da entrambi i coniugi.
  In  tutti  i casi l'adottante deve superare di almeno diciotto anni
l'eta' di coloro che intende adottare.