(Norme-art. 44)
                               Art. 44 
(Comunicazione delle dichiarazioni e richieste di persone detenute  o
                             internate) 
  1. Le impugnazioni, le richieste e le altre dichiarazioni  previste
dall'articolo 123 del codice sono comunicate nel giorno stesso, o  al
piu'  tardi  nel   giorno   successivo,   all'autorita'   giudiziaria
competente mediante estratto o copia autentica, anche  per  mezzo  di
lettera raccomandata. Nei casi di speciale urgenza, la  comunicazione
puo' avvenire anche con telegramma confermato da lettera raccomandata
ovvero mediante l'uso di altri mezzi  tecnici  idonei.  In  tal  caso
l'ufficio presso il quale l'atto si trova attesta, in calce ad  esso,
di aver trasmesso il testo originale.