Art. 44. (Norme regionali) 1. Il funzionamento dei comitati regionali di controllo e delle loro sezioni, le indennita' da attribuire ai componenti, le funzioni del presidente e del vicepresidente, le forme di pubblicita' della attivita' dei comitati e di consultazione delle decisioni, nonche' il rilascio di copie di esse sono disciplinati dalla legge regionale. 2. La legge regionale detta le norme per l'elezione, a maggiorranza qualificata, dei componenti del comitato regionale di controllo e per la tempestiva sostituzione degli stessi in caso di morte, dimissioni, decadenza per reiterate assenze ingiustificate o incompatibilita' sopravventura, nonche' per la supplenza del presidente. 3. Le spese per il funzionamento dei comitati regionali di controllo e dei loro uffici, nonche' la corresponsione di un'indennita' di carica ai componenti sono a carico della regione. 4. La regione provvede alle strutture serventi del comitato regionale di controllo ispirandosi ai principi dell'adeguatezza funzionale e dell'autonomia dell'organo.