Art. 44. 
                       (Copertura finanziaria) 
  1. All'onere  derivante  dall'applicazione  della  presente  legge,
valutato in lire 46.860 milioni  per  l'anno  1991,  in  lire  91.420
milioni per l'anno 1992 e in lire 91.420 milioni per l'anno 1993,  si
provvede  mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo  6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per  l'anno  1991,
all'uopo utilizzando: 
  a) quanto a lire 41.185 milioni per  l'anno  1991,  a  lire  52.990
milioni per l'anno 1992 e a lire  91.420  milioni  per  l'anno  1993,
l'accantonamento "Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria"; 
  b) quanto a lire 5.675 milioni per l'anno  1991  e  a  lire  38.430
milioni per l'anno 1992, l'accantonamento "Affidamento al Corpo degli
agenti di custodia dei servizi di traduzione e di  piantonamento  dei
detenuti ed internati". 
  2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 15 dicembre 1990 
                               COSSIGA 
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
                                  VASSALLI, Ministro di grazia e 
                                  giustizia