Art. 44. 
                     Enti creditizi e finanziari 
  1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli  enti
creditizi e alle imprese che svolgono in via esclusiva o  prevalente,
anche  indirettamente,  attivita'  di  raccolta  e  collocamento   di
pubblico  risparmio  o  attivita'  finanziaria,   consistente   nella
concessione di finanziamenti, sotto ogni forma, nella  assunzione  di
partecipazioni,   nella   compravendita,   possesso,    gestione    e
collocamento di valori mobiliari. 
  2. Sono comunque soggette alle disposizioni del presente decreto le
societa' finanziarie la cui attivita' consista, in  via  esclusiva  o
prevalente, nella assunzione di partecipazioni in societa'  esercenti
attivita' diversa da quella creditizia o finanziaria.