Articolo 44 1. Gli Stati parti si impegnano a sottoporre al Comitato, tramite il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, rapporti sui provvedimenti che essi avranno adottato per dare effetto ai diritti riconosciuti nella presente Convenzione e sui progressi realizzati per il godimento di tali diritti: a) entro due anni a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione per gli Stati parti interessati; b) in seguito, ogni cinque anni. 2. I rapporti compilati in applicazione del presente articolo debbono se del caso indicare i fattori e le difficolta' che impediscono agli Stati parti di adempiere agli obblighi previsti nella presente Convenzione. Essi debbono altresi' contenere - informazioni sufficienti a fornire al Comitato una comprensione dettagliata dell'applicazione della Convenzione del paese in esame. 3. Gli Stati parti che hanno presentato al Comitato un rapporto iniziale completo non sono tenuti a ripetere nei rapporti che sottoporranno successivamente - in conformita' con il capoberso b) del paragrafo 1 del presente articolo - le informazioni di base in precedenza fornite. 4. Il Comitato puo' chiedere agli Stati parti ogni informazione complementare relativa all'applicazione della Convenzione. 5. Il Comitato sottopone ogni due anni all'Assemblea generale, tramite il Consiglio Economico e sociale, un rapporto sulle attivita' del Comitato. 6. Gli Stati parti fanno in modo affinche' i loro rapporto abbiano una vasta diffusione nei loro paesi.