(Convenzione - art. 44)
                             Articolo 44 
1. Gli Stati parti si impegnano a sottoporre al Comitato, tramite  il
Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, rapporti
sui provvedimenti che essi  avranno  adottato  per  dare  effetto  ai
diritti riconosciuti  nella  presente  Convenzione  e  sui  progressi
realizzati per il godimento di tali diritti: 
a) entro due anni a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della
presente Convenzione per gli Stati parti interessati; 
b) in seguito, ogni cinque anni. 
2. I rapporti compilati in applicazione del presente articolo debbono
se del caso indicare i fattori e le difficolta' che impediscono  agli
Stati parti  di  adempiere  agli  obblighi  previsti  nella  presente
Convenzione.  Essi  debbono   altresi'   contenere   -   informazioni
sufficienti  a  fornire  al  Comitato  una  comprensione  dettagliata
dell'applicazione della Convenzione del paese in esame. 
3. Gli Stati parti che  hanno  presentato  al  Comitato  un  rapporto
iniziale completo  non  sono  tenuti  a  ripetere  nei  rapporti  che
sottoporranno successivamente - in conformita' con  il  capoberso  b)
del paragrafo 1 del presente articolo - le informazioni  di  base  in
precedenza fornite. 
4. Il Comitato puo'  chiedere  agli  Stati  parti  ogni  informazione
complementare relativa all'applicazione della Convenzione. 
5. Il  Comitato  sottopone  ogni  due  anni  all'Assemblea  generale,
tramite il Consiglio Economico e sociale, un rapporto sulle attivita'
del Comitato. 
6. Gli Stati parti fanno in modo affinche' i  loro  rapporto  abbiano
una vasta diffusione nei loro paesi.