Art. 44.
                          Soggetti passivi
  1. L'imposta sulle operazioni intracomunitarie imponibili,  di  cui
ai  precedenti  articoli,  e'  dovuta  dai soggetti che effettuano le
cessioni di beni, gli acquisti intracomunitari e  le  prestazioni  di
servizi.  L'imposta  e'  determinata,  liquidata e versata secondo le
disposizioni del presente decreto e del decreto del Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (a).
  2. In deroga al comma 1, l'imposta e' dovuta:
    a)  per  le  cessioni  di  cui  al  comma 7 dell'articolo 38, dal
cessionario designato con l'osservanza degli adempimenti di cui  agli
articoli 46, 47 e 50, comma 6;
    b)  per  le  prestazioni  di  cui  all'articolo  7, quarto comma,
lettera d), del decreto del Presidente della  Repubblica  26  ottobre
1972,  n. 633 (a) , e per quelle di cui all'articolo 40, commi 5, 6 e
8, del presente  decreto  rese  da  soggetti  passivi  d'imposta  non
residenti  e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato,
dal committente se soggetto passivo nel territorio stesso.
  3. Se le operazioni indicate nel comma  1  sono  effettuate  da  un
soggetto   passivo   d'imposta   non   residente   e   senza  stabile
organizzazione nel territorio dello Stato, gli obblighi e  i  diritti
derivanti  dall'applicazione  del  presente  decreto  possono  essere
adempiuti o esercitati, nei modi ordinari, anche da un rappresentante
residente nel territorio dello Stato, nominato ai  sensi  e  per  gli
effetti del secondo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (a). Se sono effettuate solo
operazioni  non  imponibili,  esenti,  non  soggette o comunque senza
obbligo di pagamento  dell'imposta,  la  rappresentanza  puo'  essere
limitata  all'esecuzione  degli  obblighi  relativi alla fatturazione
delle operazioni intracomunitarie di  cui  all'articolo  46,  nonche'
alla  compilazione,  ancorche'  le  operazioni  in tal caso non siano
soggette  all'obbligo  di  registrazione,  degli   elenchi   di   cui
all'articolo 50, comma 6.
  4.  Per le operazioni effettuate nel territorio dello Stato a norma
dell'articolo 40, comma 3,  da  soggetto  residente  in  altro  Stato
membro   gli   obblighi   e  i  diritti  derivanti  dall'applicazione
dell'imposta   devono   essere   adempiuti   o   esercitati   da   un
rappresentante  fiscale  nominato  ai sensi dell'articolo 17, secondo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633 (a).
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   (a)  Per il testo dell'art. 7 del D.P.R. 633/1972, si veda la nota
(b) all'art. 40. Si riporta il testo vigente dell'intero art. 17  del
medesimo  decreto, come sostituito, da ultimo, dall'art. 9 del D.P.R.
30 dicembre 1981, n. 793:
   "Art. 17 (Soggetti passivi). - L'imposta e'  dovuta  dai  soggetti
che  effettuano  le  cessioni  di  beni  e  le prestazioni di servizi
imponibili, i quali devono versarla all'erario,  cumulativamente  per
tutte  le  operazioni effettuate e al netto della detrazione prevista
nell'art. 19, nei modi e nei termini stabiliti nel titolo secondo.
   Gli obblighi ed i diritti derivanti dall'applicazione del presente
decreto relativamente ad operazioni effettuate nel  territorio  dello
Stato  da  o  nei confronti di soggetti non residenti e senza stabile
organizzazione in Italia, possono essere adempiuti o esercitati,  nei
modi  ordinari,  da  un rappresentante residente nel territorio dello
Stato e nominato nelle forme di cui al secondo comma dell'art. 53, il
quale  risponde  in  solido  con  il  rappresentato  degli   obblighi
derivanti  dall'applicazione  del  presente  decreto.  La  nomina del
rappresentante   deve   essere   comunicata   all'altro    contraente
anteriormente  all'effettuazione  dell'operazione. La disposizione si
applica anche relativamente  alle  operazioni,  imponibili  ai  sensi
dell'art.   7,  quarto  comma,  lettera  g)  effettuate  da  soggetti
domiciliati, residenti o  con  stabili  organizzazioni  operanti  nei
territori esclusi a norma del primo comma dello stesso art. 7.
   In  mancanza  di  un  rappresentante  nominato  ai sensi del comma
precedente, gli obblighi  relativi  alle  cessioni  di  beni  e  alle
prestazioni  di  servizi  effettuate  nel  territorio  dello Stato da
soggetti residenti all'estero, nonche'  gli  obblighi  relativi  alle
prestazioni  di  servizi di cui a n. 2) dell'art. 3, rese da soggetti
residenti all'estero a soggetti residenti nello Stato, devono  essere
adempiuti  dai  cessionari  o  committenti  che  acquistino  i beni o
utilizzino i servizi nell'esercizio di imprese, arti  o  professioni.
La   disposizione   non  si  applica  relativamente  alle  operazioni
imponibili ai sensi dell'art. 7, quarto comma, lettera g),  fatte  da
soggetti   domiciliati  o  residenti  o  con  stabili  organizzazioni
operanti nei territori esclusi a norma del primno comma dello  stesso
articolo.
   Le disposizioni del secondo e del terzo comma non si applicano per
le operazioni effettuate da o nei confronti di stabili organizzazioni
in Italia di soggetti residenti all'estero".