Art. 44. 
                              Garanzie 
  1. I finanziamenti di credito agrario e  di  credito  peschereccio,
anche a  breve  termine,  possono  essere  assistiti  dal  privilegio
previsto dall'art. 46. 
  2. In caso di inadempimento, su istanza della banca, il pretore del
luogo in cui si trovano i beni sottoposti a privilegio puo',  assunte
sommarie  informazioni,  disporne   l'apprensione   e   la   vendita.
Quest'ultima viene effettuata ai  sensi  dell'art.  1515  del  codice
civile. 
  3. Quando i finanziamenti di credito  agrario  siano  garantiti  da
ipoteca su immobili, si applica la disciplina prevista dalla  sezione
I del presente capo per le operazioni di credito fondiario.