Articolo 44 Ogni controversia tra due o piu' Parti contraenti relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione, che le Parti non abbiano potuto regolare a mezzo di negoziazione o in altro modo, potra' essere portata, su richiesta di una qualunque delle Parti contraenti interessate, davanti alla Corte internazionale di Giustizia per essere decisa da questa.