Art. 44.
                 Dismissione di attivita' pubbliche
                       Dismissioni e personale
  1.  Al  fine   di  dare  coerente  attuazione   a  quanto  disposto
dall'articolo 3,  comma 1,  lettera g), ed  all'articolo 4,  comma 3,
lettera c), della legge 15 marzo 1997,  n. 59, sono estese a tutte le
amministrazioni   pubbliche,   relativamente  alle   dismissioni   di
attivita' non essenziali, le disposizioni  di cui all'articolo 62 del
decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  e  quelle  di  cui
all'articolo 47  della legge  29 dicembre 1990,  n. 428.  Le societa'
private alle quali  sono state attribuite le  attivita' dismesse sono
tenute a mantenere per un periodo  di tempo concordato e comunque non
inferiore  a   cinque  anni   il  personale  adibito   alle  funzioni
trasferite.
                           Societa' miste
  2. Le  amministrazioni e gli  enti interessati alla  dismissione di
attivita'  per i  fini  di cui  al comma  1  possono costituire,  per
l'esercizio  delle   attivita'  dismesse,   societa'  miste   con  la
compartecipazione del  personale adibito alle funzioni  dismesse e di
altri   soci  scelti   secondo  procedure   concorsuali  aperte.   La
partecipazione  pubblica  a  tali  societa'  non  puo'  avere  durata
superiore  a  cinque   anni  e  deve  concludersi   con  la  completa
privatizzazione della societa'.
                Assorbimento del personale in esubero
  3. Il  personale risultante  in esubero a  seguito dei  processi di
dismissione,  che  non  transita  nelle  societa'  private  cui  sono
attribuite le  attivita' dismesse,  puo' essere assorbito  nei limiti
della  dotazione  organica  cosi'  come determinata  entro  sei  mesi
dall'avvenuta  dismissione, dall'amministrazione  che  ha operato  la
dismissione. Al  personale assorbito  si applica l'articolo  2112 del
codice civile.
                       Ambito di applicazione
  4. Le disposizioni  dell'articolo 14 della legge 15  marzo 1997, n.
59, si applicano altresi'  alle trasformazioni delle strutture, anche
a  carattere  aziendale,  delle   amministrazioni  pubbliche  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29.
                           Case cantoniere
  5. Il Ministro dei lavori  pubblici, d'intesa con il Ministro delle
finanze, individua con proprio decreto  entro il 30 aprile di ciascun
anno  le case  cantoniere non  piu'  utili per  i fini  istituzionali
dell'Ente nazionale  per le strade  (ANAS). Le case  cantoniere cosi'
identificate sono dismesse su  iniziativa dal Ministro delle finanze,
con le procedure  previste per le dismissioni di beni  immobili e con
la  concessione di  diritto di  prelazione ai  comuni nei  quali sono
catastalmente ubicati gli immobili.
 
           Note all'art. 44:
            -  Il   testo della  lettera g)  del comma 1  dell'art. 3
          della gia'  citata  legge  n.  59/1997  (si  veda  in  nota
          all'art. 39) e' il seguente:
            "  g)  individuate  le  modalita'  e le condizioni per il
          conferimento  a  idonee    strutture    organizzative    di
          funzioni    e   compiti   che   non richiedano, per la loro
          natura,  l'esercizio esclusivo da parte delle regioni".
            - Il  testo della  lettera c)  del comma 3   dell'art.  4
          della gia' citata legge n. 59/1997 e' il seguente:
            "  c)    il principio di   efficienza e  di economicita',
          anche  con la soppressione delle  funzioni  e  dei  compiti
          divenuti superflui".
            -  Il    testo  dell'art. 62   del gia' citato  D.Lgs. n.
          29/1993  e' il seguente:
            "Art. 62   (Passaggio di dipendenti   da  amministrazioni
          pubbliche  ad  aziende  o   societa' private). -   1. Fatte
          salve le disposizioni di leggi speciali, la disciplina  del
          trasferimento di azienda di cui all'art.  2112  del  codice
          civile  si applica  anche  nel   caso   di passaggio    dei
          dipendenti    degli    enti   pubblici   e   delle  aziende
          municipalizzate  o  consortili  a  societa'    private  per
          effetto di norme di legge,  di regolamento convenzione, che
          attribuiscono  alle  stesse societa' le funzioni esercitate
          dai citati enti pubblici ed aziende".
            -  Il testo   dell'art.   47 della   legge 29    dicembre
          1990,  n.  428 (Disposizioni    per    l'adempimento     di
          obblighi    derivanti dall'appartenenza   dell'Italia  alle
          Comunita'  europee   -  legge comunitaria per il  1990)  e'
          il seguente:
            "Art.  47    (Trasferimenti di  azienda).  -1. Quando  si
          intenda effettuare,   ai  sensi    dell'art.   2112     del
          codice     civile,   un trasferimento   d'azienda   in  cui
          sono  occupati  piu'  di  quindici lavoratori,  l'alienante
          e  l'acquirente  devono  darne  comunicazione per iscritto,
          almeno   venticinque   giorni  prima,    alle    rispettive
          rappresentanze  sindacali  costituite, a norma dell'art. 19
          della  legge  20  maggio  1970,  n.  300,    nelle   unita'
          produttive    interessate,    nonche'    alle    rispettive
          associazioni  di  categoria.  In  mancanza  delle  predette
          rappresentanze    aziendali, la  comunicazione  deve essere
          effettuata alle   associazioni  di    categoria    aderenti
          alle      confederazioni maggiormente   rappresentative sul
          piano nazionale.   La comunicazione  alle  associazioni  di
          categoria   puo'      essere   effettuata  per  il  tramite
          dell'associazione  sindacale   alla   quale aderiscono    o
          conferiscono mandato. L'informazione deve riguardare:  a) i
          motivi  del  programmato trasferimento d'azienda; b) le sue
          conseguenze giuridiche,  economiche  e    sociali  per    i
          lavoratori;    c)    le  eventuali    misure previste   nei
          confronti di questi ultimi.
            2.  Su  richiesta scritta  delle rappresentanze sindacali
          aziendali o dei   sindacati   di   categoria,    comunicata
          entro   sette  giorni  dal ricevimento  della comunicazione
          di cui  al comma   1, l'alienante   e  l'acquirente    sono
          tenuti    ad    avviare,    entro      sette   giorni   dal
          ricevimento    della    predetta    richiesta,    un  esame
          congiunto    con    i  soggetti  sindacali  richiedenti. La
          consultazione si intende esaurita  qualora,  decorsi  dieci
          giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un  accordo.
          Il    mancato   rispetto,   da    parte  dell'acquirente  o
          dell'alienante, dell'obbligo di  esame  congiunto  previsto
          nel  presente articolo  costituisce condotta  antisindacale
          ai  sensi dell'art.  28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
            3.  I  primi  tre  commi   dell'art. 2112   del    codice
          civile  sono sostituiti dai seguenti:
            "In   caso   di   trasferimento  d'azienda,  il  rapporto
          di   lavoro continua con l'acquirente    ed  il  lavoratore
          conserva  tutti i diritti che ne derivano.
            L'alienante  e  l'acquirente   sono obbligati, in solido,
          per tutti i crediti che  il lavoratore aveva  al tempo  del
          trasferimento.  Con le procedure di  cui agli  articoli 410
          e  411  del codice  di procedura civile il  lavoratore puo'
          consentire   la       liberazione   dell'alienante    dalle
          obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.
            L'acquirente    e'   tenuto ad  applicare  i  trattamenti
          economici  e normativi, previsti dai contratti   collettivi
          anche  aziendali  vigenti alla data del trasferimento, fino
          alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti   da   altri
          contratti    collettivi       applicabili       all'impresa
          dell'acquirente".
            4.  Ferma   restando la   facolta'   dell'alienante    di
          esercitare    il  recesso   ai sensi   della normativa   in
          materia   di licenziamenti,   il trasferimento    d'azienda
          non  costituisce   di  per  se'  motivo  di licenziamento.
            5.  Qualora  il trasferimento  riguardi aziende o  unita'
          produttive delle quali  il CIPI abbia  accertato lo   stato
          di  crisi    aziendale a norma dell'art.   2, quinto comma,
          lettera c), della legge   12 agosto  1977,    n.  675,    o
          imprese  nei    confronti  delle    quali    vi sia   stata
          dichiarazione  di fallimento,  omologazione di   concordato
          preventivo consistente nella cessione dei  beni, emanazione
          del provvedimento di liquidazione   coatta   amministrativa
          ovvero        di        sottoposizione  all'amministrazione
          straordinaria,    nel  caso  in  cui     la   continuazione
          dell'attivita'  non  sia stata disposta o sia cessata e nel
          corso della consultazione   di cui   ai   precedenti  commi
          sia    stato raggiunto   un accordo  circa il  mantenimento
          anche  parziale dell'occupazione,   ai lavoratori il    cui
          rapporto  di    lavoro continua con  l'acquirente non trova
          applicazione   l'art.  2112  del  codice    civile,   salvo
          che  dall'accordo    risultino  condizioni    di    miglior
          favore. Il  predetto accordo puo'  altresi'  prevedere  che
          il  trasferimento non riguardi il personale  eccedentario e
          che quest'ultimo   continui a   rimanere,  in  tutto  o  in
          parte, alle dipendenze dell'alienante.
            6.  I    lavoratori  che    non passano alle   dipendenze
          dell'acquirente, dell'affittuario o del subentrante   hanno
          diritto  di  precedenza  nelle assunzioni che questi ultimi
          effettuino   entro un anno dalla  data  del  trasferimento,
          ovvero    entro   il periodo   maggiore   stabilito   dagli
          accordi   collettivi.   Nei   confronti   dei    lavoratori
          predetti,      che   vengano   assunti     dall'acquirente,
          dall'affittuario subentrante  in un momento  successivo  al
          trasferimento d'azienda, non trova applicazione l'art. 2112
          del codice civile".
             - L'art. 2112 del codice civile cosi' recita:
            "Art.   2112      (Trasferimento  dell'azienda).    -  In
          caso  di trasferimento   dell'azienda,   il   rapporto   di
          lavoro    continua   con l'acquirente   ed   il  lavoratore
          conserva tutti  i  diritti  che   ne derivano.  L'alienante
          e  l'acquirente  sono  obbligati,    in solido, per tutti i
          crediti    che  il  lavoratore  aveva   al      tempo   del
          trasferimento.   Con   le procedure  di  cui agli  articoli
          410 e   411    del  codice    di  procedura    civile    il
          lavoratore        puo'     consentire     la    liberazione
          dell'alienante dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di
          lavoro.
            L'acquirente  e'  tenuto ad   applicare   i   trattamenti
          economici   e normativi, previsti dai contratti  collettivi
          anche aziendali vigenti alla data del  trasferimento,  fino
          alla  loro  scadenza, salvo che siano sostituiti  da  altri
          contratti   collettivi       applicabili        all'impresa
          dell'acquirente.
            Le  disposizioni   di questo articolo  si applicano anche
          in  caso di usufrutto o di affitto dell'azienda".
            -  Il testo   dell'art.   14   della citata   legge    n.
          59/1997 e'  il seguente:
            "Art.  14. - 1. Nell'attuazione della  delega di cui alla
          lettera  b)  del  comma  1    dell'art.  11,   il   Governo
          perseguira'  l'obiettivo di una complessiva  riduzione  dei
          costi      amministrativi   e   si   atterra', oltreche' ai
          principi generali desumibili  dalla legge 7 agosto 1990, n.
          241,    e    successive    modificazioni,    dal    decreto
          legislativo    3  febbraio  1993,  n.  29,  e    successive
          modificazioni, dall'art. 3, comma 6, della legge 14 gennaio
          1994, n. 20, ai seguenti principi e criteri direttivi:
            a)  fusione  o  soppressione  di   enti   con   finalita'
          omologhe    o  complementari,  trasformazione   di enti per
          quali   l'autonomia non  sia  necessaria  o  funzionalmente
          utile  in  ufficio dello Stato   o di altra amministrazione
          pubblica, ovvero in    struttura  di  universita',  con  il
          consenso  della  medesima, ovvero   liquidazione degli enti
          inutili; per i casi di cui alla presente lettera il Governo
          e' tenuto a presentare contestuale piano   di utilizzo  del
          personale  ai sensi   dell'art. 12, comma 1, lettera s), in
          carico ai suddetti enti;
            b)    trasformazione   in   associazioni   o in   persone
          giuridiche   di diritto  privato    degli  enti    che  non
          svolgono    funzioni  o    servizi di rilevante   interesse
          pubblico   nonche'    di  altri    enti    per    il    cui
          funzionamento non e' necessaria  la personalita' di diritto
          pubblico;  trasformazione in  ente pubblico economico  o in
          societa'  di diritto privato di enti   ad  alto  indice  di
          autonomia  finanziaria;   per i casi di  cui alla  presente
          lettera  il Governo  e'  tenuto a   presentare  contestuale
          piano    di utilizzo del  personale ai sensi  dell'art. 12,
          comma 1, lettera s), in carico ai suddetti enti;
            c) omogeneita'  di organizzazione per enti   omologhi  di
          comparabile  rilevanza,  anche    sotto  il   profilo delle
          procedure di  nomina degli organi  statutari, e   riduzione
          funzionale     del  numero    di  componenti  degli  organi
          collegiali;
            d) razionalizzazione  ed omogeneizzazione  dei poteri  di
          vigilanza ministeriale,   con   esclusione,    di    norma,
          di         rappresentanti   ministeriali  negli  organi  di
          amministrazione, e nuova  disciplina  del  commissariamento
          degli enti;
            e)    contenimento delle  spese  di  funzionamento, anche
          attraverso ricorso obbligatorio a forme di  comune utilizzo
          di contraenti ovvero di  organi,  in    analogia  a  quanto
          previsto  dall'art. 20,  comma 7, del decreto   legislativo
          3     febbraio     1993,   n.      29,    e      successive
          modificazioni;
            f)   programmazione   atta  a  favorire  la  mobilita'  e
          l'ottimale utilizzo delle strutture impiantistiche".
            - Per il  testo del comma 2  dell'art. 1 del gia'  citato
          D.Lgs. n.  29/1993 si veda in nota all'art. 39.