Art. 44. (a) Formazione e lavoro (( (abrogato). )) (a) Articolo abrogato dall'art. 43 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Si riporta il testo dell'art. 44 abrogato: "Art. 44 (Formazione e lavoro). - 1. Con il regolamento governativo di cui all'art. 41 sono definite le qualifiche e le modalita' di accesso all'impiego, di giovani da 18 a 32 anni, attraverso un periodo biennale di formazione e lavoro. 2. Durante il biennio di cui al comma 1, i giovani, oltre a epletare le mansioni pertinenti alla propria qualifica, dovranno seguire appositi corsi di formazione, di aggiornamento e di perfezionamento e avranno diritto a una quota parte della retribuzione iniziale della qualifica stessa nella misura stabilita dai contratti collettivi nazionali".