Art. 44.
               Funzioni e compiti conservati allo Stato
  Sono conservate allo Stato:
  a) la definizione, in accordo con  le regioni, dei principi e degli
obiettivi per la valorizzazione e  lo sviluppo del sistema turistico.
Le connesse  linee guida  sono contenute  in un  documento approvato,
d'intesa con  la Conferenza Statoregioni, con  decreto del Presidente
del  Consiglio dei  Ministri adottato  ai sensi  dell'articolo 3  del
decreto legislativo 28  agosto 1997, n. 281,  sentite le associazioni
di categoria maggiormente  rappresentative degli operatori turistici,
dei consumatori e  del turismo sociale e  le organizzazioni sindacali
dei  lavoratori del  turismo  piu'  rappresentative nella  categoria.
Prima della sua  definitiva adozione, il documento  e' trasmesso alle
competenti  Commissioni parlamentari.  Entro sei  mesi dalla  data di
entrata in  vigore del presente  decreto legislativo e'  approvato il
predetto documento contenente le linee guida;
  b) il monitoraggio  delle fasi attuative del documento  di cui alla
lettera a) relativamente agli aspetti statali;
  c) il  coordinamento intersettoriale delle attivita'  di competenza
dello Stato  connesse alla promozione, sviluppo  e valorizzazione del
sistema turistico nazionale;
  d)  il  cofinanziamento,  nell'interesse  nazionale,  di  programmi
regionali o interregionali per lo sviluppo del turismo.
 
          Nota all'art. 44:
            - Si riporta il testo dell'art.  3  del  gia'  richiamato
          D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281:
            "Art.  3  (Intese).  -  1.  Le  disposizioni del presente
          articolo si applicano a tutti  i  procedimenti  in  cui  la
          legislazione  vigente  prevede  un'intesa  nella conferenza
          Stato-regioni.
            2.  Le   intese   si   perfezionano   con   l'espressione
          dell'assenso  del  Governo e dei presidenti delle regioni e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano.
            3. Quando un'intesa espressamente  prevista  dalla  legge
          non  e'  raggiunta  entro  trenta giorni dalla prima seduta
          della conferenza Stato-regioni in cui  l'oggetto  e'  posto
          all'ordine  del  giorno, il Consiglio dei Ministri provvede
          con deliberazione motivata.
            4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei  Ministri
          puo'  provvedere  senza l'osservanza delle disposizioni del
          presente articolo. I provvedimenti adottati sono sottoposti
          all'esame  della  conferenza  Stato-regioni  nei   successi
          quindici  giorni.  Il  Consiglio  dei Ministri e' tenuto ad
          esaininare le osservazioni della  conferenza  Stato-regioni
          ai fini di eventuali deliberazioni successive".