Art. 44. Funzioni e compiti conservati allo Stato Sono conservate allo Stato: a) la definizione, in accordo con le regioni, dei principi e degli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico. Le connesse linee guida sono contenute in un documento approvato, d'intesa con la Conferenza Statoregioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative degli operatori turistici, dei consumatori e del turismo sociale e le organizzazioni sindacali dei lavoratori del turismo piu' rappresentative nella categoria. Prima della sua definitiva adozione, il documento e' trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo e' approvato il predetto documento contenente le linee guida; b) il monitoraggio delle fasi attuative del documento di cui alla lettera a) relativamente agli aspetti statali; c) il coordinamento intersettoriale delle attivita' di competenza dello Stato connesse alla promozione, sviluppo e valorizzazione del sistema turistico nazionale; d) il cofinanziamento, nell'interesse nazionale, di programmi regionali o interregionali per lo sviluppo del turismo.
Nota all'art. 44: - Si riporta il testo dell'art. 3 del gia' richiamato D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281: "Art. 3 (Intese). - 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede un'intesa nella conferenza Stato-regioni. 2. Le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. 3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto e' posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata. 4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei Ministri puo' provvedere senza l'osservanza delle disposizioni del presente articolo. I provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame della conferenza Stato-regioni nei successi quindici giorni. Il Consiglio dei Ministri e' tenuto ad esaininare le osservazioni della conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni successive".