Art. 44 
                                Albo 
 
  1. Le SICAV autorizzate in Italia sono iscritte in un apposito albo
tenuto dalla Banca d'Italia. 
  2. La Banca d'Italia comunica  alla  CONSOB  l'iscrizione  all'albo
delle SICAV. 
  3. I soggetti previsti dal comma 1  indicano  negli  atti  e  nella
corrispondenza gli estremi dell'iscrizione all'albo.