Art. 44
              (Azione civile contro la discriminazione)
                (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 42)

  1.   Quando  il  comportamento  di  un  privato  o  della  pubblica
amministrazione  produce  una  discriminazione  per  motivi razziali,
etnici,  nazionali o religiosi, il giudice puo', su istanza di parte,
ordinare  la  cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare
ogni  altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere
gli effetti della discriminazione.
  2.   La   domanda   si   propone   con  ricorso  depositato,  anche
personalmente dalla parte, nella cancelleria del pretore del luogo di
domicilio dell'istante.
  3.  Il  pretore,  sentite  le  parti,  omessa  ogni  formalita' non
essenziale  al  contraddittorio,  procede  nel  modo che ritiene piu'
opportuno  agli  atti  di  istruzione  indispensabili in relazione ai
presupposti e ai fini del provvedimento richiesto.
  4.  Il pretore provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto
della  domanda.  Se  accoglie  la  domanda,  emette  i  provvedimenti
richiesti che sono immediatamente esecutivi.
  5.  Nei  casi  di urgenza il pretore provvede con decreto motivato,
assunte,  ove  occorra, sommarie informazioni. In tal caso fissa, con
lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti davanti a se
entro   un   termine  non  superiore  a  quindici  giorni  assegnando
all'istante   un   termine   non  superiore  a  otto  giorni  per  la
notificazione  del  ricorso e del decreto. A tale udienza il pretore,
con  ordinanza,  conferma,  modifica o revoca i provvedimenti emanati
nel decreto.
  6.  Contro  i  provvedimenti  del  pretore  e'  ammesso  reclamo al
tribunale  nei  termini  di  cui all'articolo 739, secondo comma, del
codice  di procedura civile. Si applicano, in quanto compatibili, gli
articoli 737, 738 e 739 del codice di procedura civile.
  7.  Con  la  decisione  che  definisce  il giudizio il giudice puo'
altresi' condannare il convenuto al risarcimento del danno, anche non
patrimoniale.
  8.  Chiunque elude l'esecuzione di provvedimenti del pretore di cui
ai commi 4 e 5 e dei provvedimenti del tribunale di cui al comma 6 e'
punito ai sensi dell'articolo 388, primo comma, del codice penale.
  9.  Il  ricorrente,  al fine di dimostrare la sussistenza a proprio
danno  del  comportamento discriminatorio in ragione della razza, del
gruppo  etnico  o  linguistico,  della  provenienza geografica, della
confessione  religiosa  o della cittadinanza puo' dedurre elementi di
fatto  anche  a  carattere  statistico  relativi  alle assunzioni, ai
regimi contributivi, all'assegnazione delle mansioni e qualifiche, ai
trasferimenti,  alla  progressione  in  carriera  e  ai licenziamenti
dell'azienda  interessata.  Il  giudice  valuta  i  fatti dedotti nei
limiti di cui all'articolo 2729, primo comma, del codice civile.
  10.  Qualora  il  datore  di  lavoro  ponga  in essere un atto o un
comportamento  discriminatorio di carattere collettivo, anche in casi
in  cui  non  siano  individuabili  in  modo  immediato  e  diretto i
lavoratori   lesi  dalle  discriminazioni,  il  ricorso  puo'  essere
presentato dalle rappresentanze locali delle organizzazioni sindacali
maggiormente  rappresentativi  a livello nazionale. Il giudice, nella
sentenza  che  accerta  le  discriminazioni  sulla  base  del ricorso
presentato ai sensi del presente articolo, ordina al datore di lavoro
di  definire,  sentiti  i  predetti soggetti e organismi, un piano di
rimozione delle discriminazioni accertate.
  11.  Ogni  accertamento  di  atti o comportamenti discriminatori ai
sensi  dell'articolo  43  posti in essere da imprese alle quali siano
stati  accordati  benefici ai sensi delle leggi vigenti dello Stato o
delle  regioni,  ovvero  che  abbiano  stipulato contratti di appalto
attinenti   all'esecuzione  di  opere  pubbliche,  di  servizi  o  di
forniture,  e'  immediatamente  comunicato  dal  pretore,  secondo le
modalita'    previste    dal    regolamento   di   attuazione,   alle
amministrazioni  pubbliche  o  enti  pubblici che abbiano disposto la
concessione  del  beneficio,  incluse  le  agevolazioni finanziarie o
creditizie,  o  dell'appalto. Tali amministrazioni o enti revocano il
beneficio  e,  nei  casi  piu'  gravi,  dispongono  l'esclusione  del
responsabile  per  due  anni  da  qualsiasi  ulteriore concessione di
agevolazioni finanziarie o creditizie, ovvero da qualsiasi appalto.
  12.  Le  regioni, in collaborazione con le province e con i comuni,
con  le associazioni di immigrati e del volontariato sociale, ai fini
dell'applicazione  delle  norme  del presente articolo e dello studio
del fenomeno, predispongono centri di osservazione, di informazione e
di assistenza legale per gli stranieri, vittime delle discriminazioni
per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
 
          Note all'art. 44:
            -  Per  il testo degli articoli 737, 738 e 739 del codice
          di procedura civile v. nelle note all'art. 13.
            - Si riporta il testo dell'art. 388, comma 1, del  codice
          penale:
            "Chiunque,  per  sottrarsi all'adempimento degli obblighi
          civili nascenti da una sentenza di condanna, o dei quali e'
          in corso l'accertamento  dinanzi  l'Autorita'  giudiziaria,
          compie,  sui  propri  o  sugli altrui beni, atti simulati o
          fraudolenti, o  commette  allo  stesso  scopo  altri  fatti
          fraudolenti,   e'   punito,   qualora  non  ottemperi  alla
          ingiunzione di eseguire la sentenza, con la reclusione fino
          a tre anni o con  la  multa  da  lire  duecentomila  a  due
          milioni".
            - Si riporta il testo dell'art. 2729, comma 1, del codice
          civile:
            "Le  presunzioni  non stabilite dalla legge sono lasciate
          alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere  che
          presunzioni gravi, precise e concordanti".