Art. 44
                     Illuminazione di sicurezza
  1. Il datore di lavoro provvede affinche':
a)  le zone interessate alla lavorazione ed al transito delle persone
siano  dotate  di  un  impianto  per  l'illuminazione  di   sicurezza
alimentato  da  batterie di accumulatori, provviste di dispositivi di
ricarica, ovvero da gruppi elettrogeni indipendenti  con  dispositivo
automatico di avviamento, ovvero ancora da lampade di emergenza fisse
con batteria incorporata.
b)  le  vie  di  sfuggita  siano  segnalate  anche  in  condizione di
illuminazione ordinaria.