Art. 44 
 
                     Contratto di disponibilita' 
 
  1. Al decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 3, dopo il comma 15-bis, e' inserito il seguente: 
  «15-bis.1.  Il  "contratto  di  disponibilita'"  e'  il   contratto
mediante  il   quale   sono   affidate,   a   rischio   e   a   spesa
dell'affidatario, la costruzione e la messa a disposizione  a  favore
dell'amministrazione aggiudicatrice di un'opera di proprieta' privata
destinata all'esercizio di un  pubblico  servizio,  a  fronte  di  un
corrispettivo. Si intende per messa a disposizione l'onere assunto  a
proprio rischio dall'affidatario  di  assicurare  all'amministrazione
aggiudicatrice la costante fruibilita' dell'opera, nel  rispetto  dei
parametri di funzionalita' previsti dal  contratto,  garantendo  allo
scopo  la  perfetta  manutenzione  e  la  risoluzione  di  tutti  gli
eventuali vizi, anche sopravvenuti.»; 
    b) all'articolo 3, comma 15-ter, secondo periodo, dopo le parole:
«la locazione finanziaria,» sono inserite le seguenti: «il  contratto
di disponibilita',»; 
    c) alla rubrica del capo III, della parte  II,  del  titolo  III,
dopo le parole: «della  locazione  finanziaria  per  i  lavori»  sono
aggiunte le seguenti: «e del contratto di disponibilita'»; 
    d) dopo l'articolo 160-bis, e' inserito il seguente: 
  «Art. 160-ter (Contratto di disponibilita'). - 1. L'affidatario del
contratto  di   disponibilita'   e'   retribuito   con   i   seguenti
corrispettivi,  soggetti  ad   adeguamento   monetario   secondo   le
previsioni del contratto: 
    a)  un  canone  di  disponibilita',  da   versare   soltanto   in
corrispondenza alla effettiva disponibilita' dell'opera; il canone e'
proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi di ridotta o  nulla
disponibilita' della stessa per manutenzione, vizi o qualsiasi motivo
non  rientrante  tra   i   rischi   a   carico   dell'amministrazione
aggiudicatrice ai sensi del comma 3; 
    b) l'eventuale riconoscimento di un contributo in corso  d'opera,
comunque  non  superiore  al  cinquanta  per  cento  del   costo   di
costruzione dell'opera, in caso  di  trasferimento  della  proprieta'
dell'opera all'amministrazione aggiudicatrice; 
    c)  un  eventuale  prezzo  di  trasferimento,   parametrato,   in
relazione ai canoni gia' versati e all'eventuale contributo in  corso
d'opera di cui alla precedente  lettera  b),  al  valore  di  mercato
residuo dell'opera, da corrispondere, al termine  del  contratto,  in
caso di trasferimento della proprieta' dell'opera all'amministrazione
aggiudicatrice. 
  2. L'affidatario  assume  il  rischio  della  costruzione  e  della
gestione tecnica dell'opera per il periodo di  messa  a  disposizione
dell'amministrazione aggiudicatrice. 
  3. Il  bando  di  gara  e'  pubblicato  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 66 ovvero di cui all'articolo 122, secondo l'importo del
contratto, ponendo  a  base  di  gara  un  capitolato  prestazionale,
predisposto  dall'amministrazione  aggiudicatrice,  che  indica,   in
dettaglio,  le  caratteristiche  tecniche  e  funzionali   che   deve
assicurare l'opera  costruita  e  le  modalita'  per  determinare  la
riduzione del canone di disponibilita', nei limiti di cui al comma 6.
Le offerte devono contenere un progetto preliminare rispondente  alle
caratteristiche  indicate  nel  capitolato   prestazionale   e   sono
corredate  dalla  garanzia  di  cui  all'articolo  75;  il   soggetto
aggiudicatario e' tenuto a prestare la  cauzione  definitiva  di  cui
all'articolo 113. Dalla data di inizio della messa a disposizione  da
parte dell'affidatario e' dovuta una cauzione a garanzia delle penali
relative al mancato o inesatto  adempimento  di  tutti  gli  obblighi
contrattuali  relativi  alla  messa  a  disposizione  dell'opera,  da
prestarsi nella misura del dieci per cento del costo annuo  operativo
di esercizio e con le modalita' di cui all'articolo 113;  la  mancata
presentazione  di  tale  cauzione  costituisce  grave   inadempimento
contrattuale.  L'amministrazione  aggiudicatrice  valuta  le  offerte
presentate  con  il   criterio   dell'offerta   economicamente   piu'
vantaggiosa di cui  all'articolo  83.  Il  bando  indica  i  criteri,
secondo l'ordine di importanza loro attribuita, in base ai  quali  si
procede alla valutazione comparativa  tra  le  diverse  offerte.  Gli
oneri connessi agli eventuali espropri sono  considerati  nel  quadro
economico degli investimenti e finanziati nell'ambito  del  contratto
di disponibilita'. 
  4. Al contratto di  disponibilita'  si  applicano  le  disposizioni
previste dal presente codice in  materia  di  requisiti  generali  di
partecipazione alle procedure  di  affidamento  e  di  qualificazione
degli operatori economici. 
  5. Il progetto definitivo, il progetto  esecutivo  e  le  eventuali
varianti in corso  d'opera  sono  redatti  a  cura  dell'affidatario;
l'affidatario ha la facolta'  di  introdurre  le  eventuali  varianti
finalizzate ad una maggiore economicita' di costruzione  o  gestione,
nel  rispetto  del  capitolato  prestazionale   e   delle   norme   e
provvedimenti di  pubbliche  autorita'  vigenti  e  sopravvenuti;  il
progetto definitivo, il progetto esecutivo e  le  varianti  in  corso
d'opera sono  ad  ogni  effetto  approvati  dall'affidatario,  previa
comunicazione all'amministrazione aggiudicatrice e,  ove  prescritto,
alle terze autorita' competenti. Il rischio della mancata o ritardata
approvazione  da  parte   di   terze   autorita'   competenti   della
progettazione   e   delle   eventuali   varianti    e'    a    carico
dell'affidatario. 
  6.  ((L'attivita'  di  collaudo,  posta  in  capo   alla   stazione
appaltante, verifica la realizzazione dell'opera al fine di accertare
il puntuale rispetto del capitolato prestazionale  e  delle  norme  e
disposizioni   cogenti   e    puo'    proporre    all'amministrazione
aggiudicatrice,  a  questi  soli  fini,  modificazioni,  varianti   e
rifacimento di lavori eseguiti ovvero, sempre che siano assicurate le
caratteristiche funzionali essenziali, la  riduzione  del  canone  di
disponibilita'.)) Il contratto individua, anche a salvaguardia  degli
enti  finanziatori,  il   limite   di   riduzione   del   canone   di
disponibilita'  superato  il   quale   il   contratto   e'   risolto.
L'adempimento degli impegni dell'amministrazione aggiudicatrice resta
in ogni caso condizionato al positivo controllo  della  realizzazione
dell'opera ed alla messa  a  disposizione  della  stessa  secondo  le
modalita' previste dal contratto di disponibilita'. 
  7. Le disposizioni del presente articolo si  applicano  anche  alle
infrastrutture di cui alla parte II, titolo III, capo IV. In tal caso
l'approvazione dei progetti avviene  secondo  le  procedure  previste
agli articoli 165 e seguenti».