Art. 44 
 
((Riconoscimento  del   servizio   prestato   presso   le   pubbliche
  amministrazioni di altri Stati  membri  e  semplificazioni  per  la
  certificazione di qualita' delle materie prime  utilizzate  per  la
  produzione   di   medicinali))   nonche'   disposizioni   per    la
  classificazione dei  farmaci  orfani  e  di  eccezionale  rilevanza
  terapeutica 
 
  1. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile  2008,  n.
59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101,
dopo il primo periodo e' inserito il  seguente:  «((Relativamente  al
personale  delle  aree))  della  dirigenza  medica,   veterinaria   e
sanitaria  che  presta  servizio  presso   le   strutture   sanitarie
pubbliche, per le quali l'ordinamento italiano richiede, ai fini  del
riconoscimento   di   vantaggi   economici   o   professionali,   che
l'esperienza  professionale  e  l'anzianita'  siano  maturate   senza
soluzione di continuita',  tale  condizione  non  si  applica  se  la
soluzione di continuita' dipende dal  passaggio  dell'interessato  da
una struttura sanitaria, di cui alla legge 10 luglio 1960, n. 735, di
uno Stato membro a quella di un altro Stato membro». 
  2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede con le  risorse  del
fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile  1987,
n. 183, che a tale scopo sono versate all'entrata del bilancio  dello
Stato per essere riassegnate al Fondo sanitario  nazionale,  ai  fini
della successiva erogazione alle  regioni,  sulla  base  di  apposito
riparto, da effettuare con decreto  del  Ministro  della  salute,  di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il
Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e  la  semplificazione,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 
  3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto  legislativo  di
recepimento della direttiva 2011/62/UE, non si applica il disposto di
cui  al  primo  periodo  dell'articolo  54,  comma  3,  del   decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni.  Fino
alla stessa data, le materie prime di cui all'articolo 54,  comma  2,
del medesimo decreto legislativo, anche  importate  da  paesi  terzi,
devono essere corredate di una certificazione di qualita' che attesti
la conformita' alle norme di  buona  fabbricazione  rilasciata  dalla
persona qualificata responsabile della produzione del medicinale  che
utilizza le materie prime. Resta ferma la possibilita',  per  l'AIFA,
di effettuare ispezioni dirette a  verificare  la  conformita'  delle
materie prime alla certificazione resa. 
  4. Il comma 3-bis  dell'articolo  54  del  decreto  legislativo  24
aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, e' abrogato. 
  ((4-bis. All'articolo 12, comma 5, primo periodo, del decreto-legge
13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 novembre 2012, n. 189, le parole: «Fatta eccezione per i medicinali
per i quali e' stata presentata domanda  ai  sensi  del  comma  3,  i
medicinali» sono sostituite dalle seguenti: «I medicinali».)) 
  ((4-ter. Dopo il comma 5  dell'articolo  12  del  decreto-legge  13
settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
novembre 2012, n. 189, sono inseriti i seguenti:)) 
  ((«5-bis. L'AIFA valuta, ai  fini  della  classificazione  e  della
rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale, i  farmaci
di cui al comma 3, per  i  quali  e'  stata  presentata  la  relativa
domanda di  classificazione  di  cui  al  comma  1,  corredata  della
necessaria documentazione, in via prioritaria  e  dando  agli  stessi
precedenza  rispetto  ai   procedimenti   pendenti   alla   data   di
presentazione della domanda di classificazione  di  cui  al  presente
comma, anche attraverso la fissazione di sedute  straordinarie  delle
competenti Commissioni. In tal caso, il termine di cui  al  comma  4,
primo periodo, e' ridotto a cento giorni.)) 
  ((5-ter. In caso di mancata presentazione entro trenta  giorni  dal
rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio  di   un
medicinale di cui al comma 3,  l'AIFA  sollecita  l'azienda  titolare
della  relativa  autorizzazione   all'immissione   in   commercio   a
presentare la domanda di classificazione di cui al comma  1  entro  i
successivi trenta giorni. Decorso  inutilmente  tale  termine,  viene
data informativa nel sito istituzionale dell'AIFA  e  viene  meno  la
collocazione nell'apposita sezione di cui al comma 5».)) 
  ((4-quater. Nelle more dell'emanazione della disciplina organica in
materia di condizioni assicurative per gli esercenti  le  professioni
sanitarie, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012,
n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8  novembre  2012,
n. 189, e al fine di agevolare l'accesso alla copertura  assicurativa
anche   per   i   giovani   esercenti   le   professioni   sanitarie,
incentivandone l'occupazione,  nonche'  di  consentire  alle  imprese
assicuratrici e agli esercenti  stessi  di  adeguarsi  alla  predetta
disciplina, il comma 5.1 dell'articolo 3 del decreto-legge 13  agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, e' sostituito dal seguente:)) 
  ((«5.1. Limitatamente agli esercenti le professioni sanitarie,  gli
obblighi di cui al comma 5, lettera ))e)((, si applicano decorsi  due
anni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della
Repubblica di cui all'alinea del medesimo comma 5».)) 
  ((4-quinquies. All'articolo 37 del decreto  legislativo  24  aprile
2006, n. 219, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:)) 
  ((«1-bis.  Nei  casi  di  modificazioni  apportate   al   foglietto
illustrativo, l'AIFA autorizza la vendita al pubblico  delle  scorte,
subordinandola alla consegna al cliente, a cura del farmacista, di un
foglietto sostitutivo conforme a quello autorizzato».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - si riporta l'articolo 5 del  decreto-legge  8  aprile
          2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
          giugno 2008, n.  101,  recante  "Disposizioni  urgenti  per
          l'attuazione  di  obblighi  comunitari  e  l'esecuzione  di
          sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee",
          pubblicato nella Gazz. Uff. 9  aprile  2008,  n.  84,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 5 (Disposizioni in materia di riconoscimento  del
          servizio pubblico svolto nell'ambito  dell'Unione  europea.
          Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa  in
          data 26 dicembre 2006 nella causa  C-371/04.  Procedura  di
          infrazione n. 2002/4888) 
              1. Le amministrazioni pubbliche tenute al rispetto  del
          principio di libera circolazione dei lavoratori di cui agli
          articoli  39  del  Trattato  che  istituisce  la  Comunita'
          europea e 7 del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio,
          del 15 ottobre  1968,  salve  piu'  favorevoli  previsioni,
          valutano, ai  fini  giuridici  ed  economici,  l'esperienza
          professionale  e  l'anzianita'   acquisite   da   cittadini
          comunitari nell'esercizio di un'attivita' analoga a  quella
          considerata   rilevante   e   svolta    presso    pubbliche
          amministrazioni di un altro Stato membro, anche in  periodi
          antecedenti all'adesione del medesimo all'Unione europea, o
          presso organismi dell'Unione europea secondo condizioni  di
          parita'   rispetto   a    quelle    maturate    nell'ambito
          dell'ordinamento italiano. Relativamente al personale delle
          aree della dirigenza medica, veterinaria  e  sanitaria  che
          presta servizio presso le  strutture  sanitarie  pubbliche,
          per le quali l'ordinamento italiano richiede, ai  fini  del
          riconoscimento di vantaggi economici o  professionali,  che
          l'esperienza professionale e  l'anzianita'  siano  maturate
          senza soluzione di  continuita',  tale  condizione  non  si
          applica  se  la  soluzione  di  continuita'   dipende   dal
          passaggio dell'interessato da una struttura  sanitaria,  di
          cui alla legge 10 luglio 1960, n. 735, di uno Stato  membro
          a quella di un altro Stato membro.  Sono  inapplicabili  le
          disposizioni  normative  e  le   clausole   dei   contratti
          collettivi contrastanti con  il  presente  comma.  Ai  fini
          dell'accesso rimane fermo quanto previsto dall'articolo  38
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165." 
              -si riporta l'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n.
          183, recante  "Coordinamento  delle  politiche  riguardanti
          l'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'   europee   ed
          adeguamento dell'ordinamento interno  agli  atti  normativi
          comunitari", pubblicata nella Gazz. Uff. 13 maggio 1987, n.
          109, S.O: 
              "Art. 5 (Fondo di rotazione) 
              1. E' istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro -
          Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione  con
          amministrazione autonoma  e  gestione  fuori  bilancio,  ai
          sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041
          . 
              2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di
          un apposito conto corrente infruttifero, aperto  presso  la
          tesoreria centrale dello Stato  denominato  «Ministero  del
          tesoro  -  fondo  di  rotazione  per   l'attuazione   delle
          politiche comunitarie», nel quale sono versate: 
              a) le disponibilita' residue  del  fondo  di  cui  alla
          legge 3 ottobre 1977,  n.  863  ,  che  viene  soppresso  a
          decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
          di cui al comma 1; 
              b) le somme erogate dalle istituzioni  delle  Comunita'
          europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia; 
              c) le somme da individuare annualmente in sede di legge
          finanziaria, sulla  base  delle  indicazioni  del  comitato
          interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai
          sensi dell'articolo 2, comma  1,  lettera  c),  nell'ambito
          delle autorizzazioni di spesa  recate  da  disposizioni  di
          legge aventi le stesse finalita' di quelle  previste  dalle
          norme comunitarie da attuare; 
              d) le somme annualmente determinate  con  la  legge  di
          approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei  dati
          di cui all'articolo 7. 
              3. Restano salvi  i  rapporti  finanziari  direttamente
          intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
          e dagli organismi di cui all'articolo  2  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 16 aprile 1971,  n.  321  ,  ed
          alla legge 26 novembre 1975, n. 748." 
              - la direttiva del Parlamento Europeo e  del  Consiglio
          che modifica la direttiva  2001/83/CE,  recante  un  codice
          comunitario relativo ai medicinali per uso umano,  al  fine
          di impedire  l'ingresso  di  medicinali  falsificati  nella
          catena di fornitura legale (Testo  rilevante  ai  fini  del
          SEE), e' stata pubblicata nella G.U.U.E. 1 luglio 2011,  n.
          L 174. 
              - si riporta l'articolo 54, del decreto legislativo  24
          aprile 2006, n. 219  recante  "Attuazione  della  direttiva
          2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad
          un codice comunitario  concernente  i  medicinali  per  uso
          umano,  nonche'  della  direttiva  2003/94/CE",  pubblicato
          nella Gazz. Uff. 21 giugno 2006, n. 142, S.O.: 
              "Art. 54. (Specificazione dell'ambito  di  applicazione
          della disciplina  relativa  all'autorizzazione  a  produrre
          medicinali) 
              1. Le disposizioni degli  articoli  50,  51,  52  e  53
          disciplinano anche l'esecuzione di operazioni  parziali  di
          preparazione,  di  divisione   e   di   confezionamento   e
          presentazione  di  medicinali,  nonche'   l'esecuzione   di
          controlli di qualita' di medicinali nei casi previsti dalla
          legge. 
              2.  Il  presente  titolo  si  applica   altresi'   alle
          attivita' di produzione di sostanze attive utilizzate  come
          materie  prime  per  la  produzione  di   medicinali,   con
          riferimento sia alle fasi di produzione totale  o  parziale
          sia  all'importazione  di  una   sostanza   attiva,   anche
          utilizzata essa stessa come materia prima per la produzione
          o  estrazione  di  altre  sostanze  attive,  come  definito
          nell'allegato I, parte I, punto 3.2.1.1.b), sia alle  varie
          operazioni di divisione,  confezionamento  o  presentazione
          che precedono  l'incorporazione  della  materia  prima  nel
          medicinale,   compresi   il    riconfezionamento    e    la
          rietichettatura effettuati da un distributore  all'ingrosso
          di materie prime. 
              3. Per le materie prime anche importate da Stati  terzi
          deve essere disponibile un certificato di conformita'  alle
          norme di buona  fabbricazione  rilasciato  all'officina  di
          produzione  dalle  Autorita'  competenti   di   uno   Stato
          dell'Unione europea. Per le domande di  AIC  presentate  ai
          sensi del capo V, titolo III  del  presente  decreto  e  ai
          sensi  del  regolamento  (CE)  n.  726/2004,  la  messa   a
          disposizione del certificato  non  e'  obbligatoria,  fatto
          salvo quanto previsto  dalle  relative  linee  guida.  Sono
          fatti salvi eventuali accordi di mutuo  riconoscimento  dei
          sistemi ispettivi stipulati dall'Unione europea  con  Paesi
          terzi. Per le modalita' operative verra' fatto  riferimento
          a quanto disposto dal testo di tali accordi.  Le  attivita'
          previste dal presente comma vengono svolte nei limiti delle
          risorse umane  e  strumentali  disponibili  a  legislazione
          vigente e senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica . 
              3-bis. (abrogato) 
              4. Il possesso da parte del produttore di materie prime
          di un  certificato  di  conformita'  alle  norme  di  buona
          fabbricazione   rilasciato   da   un'Autorita'   competente
          nell'ambito   della   Comunita'   europea    non    esonera
          l'importatore o il produttore del medicinale  finito  dalla
          responsabilita' dell'esecuzione di controlli sulla  materia
          prima e dalle verifiche sul produttore. 
              4-bis. La produzione di  una  specifica  materia  prima
          farmacologicamente  attiva  destinata  esclusivamente  alla
          produzione di  medicinali  sperimentali  da  utilizzare  in
          sperimentazioni  cliniche  di  fase  I  non  necessita   di
          specifica autorizzazione, se, previa notifica  all'AIFA  da
          parte  del  titolare  dell'officina,  e'   effettuata   nel
          rispetto delle norme di buona fabbricazione in  un'officina
          autorizzata    alla    produzione    di    materie    prime
          farmacologicamente attive. Entro il 31 dicembre 2014 l'AIFA
          trasmette al Ministro della salute e pubblica nel suo  sito
          internet   una   relazione    sugli    effetti    derivanti
          dall'applicazione della disposizione  di  cui  al  presente
          comma e sui possibili  effetti  della  estensione  di  tale
          disciplina  ai  medicinali  sperimentali  impiegati   nelle
          sperimentazioni cliniche di fase  II.  La  relazione  tiene
          adeguatamente  conto  anche  degli   interventi   ispettivi
          effettuati dall'AIFA presso le officine di produzione delle
          materie prime farmacologicamente attive." 
              -  si  riporta  l'articolo  12,  del  decreto-legge  13
          settembre 2012,  n.  158,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante  "Disposizioni
          urgenti per promuovere lo sviluppo del  Paese  mediante  un
          piu' alto livello di tutela della salute", pubblicato nella
          Gazz. Uff. 13 settembre 2012, n. 214, come modificato dalla
          preente legge: 
              "Art. 12 (Procedure concernenti i medicinali) 
              1. La domanda di classificazione di un medicinale fra i
          medicinali  erogabili  a  carico  del  Servizio   sanitario
          nazionale ai sensi dell'articolo 8, comma 10,  della  legge
          24 dicembre 1993, n. 537, e  successive  modificazioni,  e'
          istruita   dall'Agenzia   italiana   del   farmaco   (AIFA)
          contestualmente alla contrattazione del relativo prezzo, ai
          sensi dell'articolo 48,  comma  33,  del  decreto-legge  30
          settembre 2003, n. 269, convertito, conmodificazioni, dalla
          legge 24 novembre 2003, n. 326. 
              2. Fatto salvo  il  disposto  del  comma  3,  l'azienda
          farmaceutica  interessata  puo'  presentare   all'AIFA   la
          domanda di classificazione di cui al comma  1  e  di  avvio
          della procedura di contrattazione del prezzo soltanto  dopo
          aver ottenuto l'autorizzazione all'immissione in  commercio
          del medicinale  prevista  dall'articolo  6,  comma  1,  del
          decreto legislativo 24 aprile 2006, n.  219,  e  successive
          modificazioni. 
              3. In deroga  al  disposto  del  comma  2,  la  domanda
          riguardante farmaci orfani ai sensi del regolamento (CE) n.
          141/2000 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  16
          dicembre 1999, o altri  farmaci  di  eccezionale  rilevanza
          terapeutica   e   sociale   previsti   in   una   specifica
          deliberazione  dell'AIFA,  adottata   su   proposta   della
          Commissione consultiva tecnico-scientifica,  o  riguardante
          medicinali   utilizzabili   esclusivamente   in    ambiente
          ospedaliero o  in  strutture  ad  esso  assimilabili,  puo'
          essere     presentata     anteriormente     al     rilascio
          dell'autorizzazione all'immissione in commercio. 
              4.   L'AIFA   comunica   all'interessato   le   proprie
          determinazioni entro  centottanta  giorni  dal  ricevimento
          della domanda. Il rigetto della domanda  e'  comunicato  al
          richiedente  unitamente   al   parere   della   Commissione
          consultiva tecnico-scientifica  o  del  Comitato  prezzi  e
          rimborso sul  quale  la  decisione  e'  fondata.  Parimenti
          documentata e' la  comunicazione  della  determinazione  di
          esclusione di un medicinale in precedenza classificato  fra
          i farmaci erogabili dal Servizio sanitario nazionale. 
              5.   I   medicinali   per   i   quali   e'   rilasciata
          un'autorizzazione all'immissione in commercio comunitaria a
          norma del  regolamento  (CE)  n.  726/2004  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, del regolamento
          (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 12 dicembre 2006, o del regolamento (CE)  n.  1394/2007
          del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  13  novembre
          2007, o un'autorizzazione all'immissione  in  commercio  ai
          sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219,  sono
          automaticamente collocati in apposita sezione, dedicata  ai
          farmaci non ancora valutati ai fini della  rimborsabilita',
          della classe di cui all'articolo 8, comma 10,  lettera  c),
          della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  e   successive
          modificazioni, nelle more  della  presentazione,  da  parte
          dell'azienda  interessata,  di  un'eventuale   domanda   di
          diversa classificazione ai sensi della citata  disposizione
          legislativa.  Entro   sessanta   giorni   dalla   data   di
          pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
          della decisione della Commissione europea sulla domanda  di
          autorizzazione all'immissione  in  commercio  a  norma  del
          regolamento (CE)  n.  726/2004,  del  regolamento  (CE)  n.
          1901/2006 o  del  regolamento  (CE)  n.  1394/2007,  l'AIFA
          pubblica nella Gazzetta Ufficiale un provvedimento  recante
          la  classificazione  del  medicinale  ai  sensi  del  primo
          periodo del presente comma e il suo  regime  di  fornitura.
          Per  i  medicinali  autorizzati  ai   sensi   del   decreto
          legislativo 24 aprile 2006, n. 219,  le  indicazioni  della
          classificazione ai sensi del  primo  periodo  del  presente
          comma  e  del  regime  di  fornitura   sono   incluse   nel
          provvedimento   di   autorizzazione    all'immissione    in
          commercio.  In   ogni   caso,   prima   dell'inizio   della
          commercializzazione,   il   titolare    dell'autorizzazione
          all'immissione in commercio e' tenuto a comunicare all'AIFA
          il  prezzo  ex  factory  e  il  prezzo  al   pubblico   del
          medicinale. Le disposizioni del presente comma si applicano
          anche ai medicinali oggetto di importazione parallela. 
              5-bis. L'AIFA valuta, ai fini della  classificazione  e
          della  rimborsabilita'  da  parte  del  Servizio  sanitario
          nazionale, i farmaci di cui al comma  3,  per  i  quali  e'
          stata presentata la relativa domanda di classificazione  di
          cui al comma 1, corredata della necessaria  documentazione,
          in via prioritaria e dando agli stessi precedenza  rispetto
          ai procedimenti pendenti alla data di  presentazione  della
          domanda di classificazione di cui al presente comma,  anche
          attraverso la  fissazione  di  sedute  straordinarie  delle
          competenti Commissioni. In tal caso, il termine di  cui  al
          comma 4, primo periodo, e' ridotto a cento giorni. 
              5-ter. In caso di mancata  presentazione  entro  trenta
          giorni dal rilascio dell'autorizzazione  all'immissione  in
          commercio di un  medicinale  di  cui  al  comma  3,  l'AIFA
          sollecita l'azienda titolare della relativa  autorizzazione
          all'immissione in commercio  a  presentare  la  domanda  di
          classificazione di cui al comma 1 entro i successivi trenta
          giorni.  Decorso  inutilmente  tale  termine,  viene   data
          informativa nel sito istituzionale dell'AIFA e  viene  meno
          la collocazione nell'apposita sezione di cui al comma 5. 
              6. Fatto in ogni caso  salvo  il  disposto  dell'ultimo
          periodo del comma 1 dell'articolo 11 del presente  decreto,
          ciascun  medicinale  che  abbia   le   caratteristiche   di
          medicinale generico,  di  cui  all'articolo  10,  comma  5,
          lettera b), del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219,
          o di medicinale biosimilare, di cui all'articolo 10,  comma
          7, dello  stesso  decreto,  e'  automaticamente  collocato,
          senza contrattazione del prezzo, nella classe di rimborso a
          cui  appartiene  il  medicinale  di   riferimento   qualora
          l'azienda  titolare  proponga  un  prezzo  di  vendita   di
          evidente convenienza per il Servizio  sanitario  nazionale.
          E' considerato tale il prezzo che, rispetto  a  quello  del
          medicinale di riferimento, presenta un ribasso almeno  pari
          a quello stabilito con decreto adottato dal Ministro  della
          salute, su proposta dell'AIFA, in  rapporto  ai  volumi  di
          vendita previsti. Le disposizioni  del  presente  comma  si
          applicano  anche  ai  medicinali  oggetto  di  importazione
          parallela. 
              7.   Quando   e'   autorizzata   un'estensione    delle
          indicazioni terapeutiche di un medicinale  autorizzato  per
          l'immissione in commercio secondo la procedura prevista dai
          regolamenti  comunitari  di  cui  al   comma   5   e   gia'
          classificato come farmaco erogabile dal Servizio  sanitario
          nazionale, il medicinale non puo' essere prescritto per  le
          nuove indicazioni con onere a carico del Servizio sanitario
          nazionale  prima  della  conclusione  della  procedura   di
          contrattazione del prezzo e della correlata conferma  della
          rimborsabilita'  del  medicinale  medesimo,  nonche'  della
          pubblicazione, da parte  dell'AIFA,  del  nuovo  prezzo  ai
          sensi  della  normativa  vigente.  Quando  e'   autorizzata
          un'estensione  delle   indicazioni   terapeutiche   di   un
          medicinale  autorizzato  per  l'immissione   in   commercio
          secondo le disposizioni del decreto legislativo  24  aprile
          2006, n. 219, e gia' classificato  come  farmaco  erogabile
          dal Servizio  sanitario  nazionale,  il  provvedimento  che
          autorizza  l'estensione  delle   indicazioni   terapeutiche
          contiene, altresi', il prezzo concordato  in  seguito  alla
          nuova procedura di contrattazione del prezzo e di  conferma
          della rimborsabilita' del medicinale. 
              8. All'articolo 15 della legge 21 ottobre 2005, n. 219,
          e successive modificazioni, e' abrogato il comma 6. 
              9. Le competenze in materia di sperimentazione  clinica
          dei medicinali attribuite dal decreto legislativo 24 giugno
          2003,  n.  211,  all'Istituto  superiore  di  sanita'  sono
          trasferite  all'AIFA,  la  quale  si  avvale  del  predetto
          Istituto, senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica, ai  fini  dell'esercizio  delle  funzioni
          trasferite, secondo modalita'  stabilite  con  decreto  del
          Ministro della salute, sentiti i due enti interessati. Fino
          all'adozione  del  decreto  del  Ministro   della   salute,
          l'Istituto superiore di sanita', raccordandosi con  l'AIFA,
          svolge le competenze ad esso gia'  attribuite,  secondo  le
          modalita'  previste  dalle  disposizioni  previgenti.  Sono
          altresi'  trasferite  all'AIFA   le   competenze   di   cui
          all'articolo 2, comma 1, lettera t), numeri  1)  e  1-bis),
          del decreto  legislativo  24  giugno  2003,  n.  211.  Sono
          confermate in capo all'AIFA le  competenze  in  materia  di
          sperimentazione clinica di medicinali attribuite dal citato
          decreto legislativo n. 211  del  2003  al  Ministero  della
          salute e trasferite all'AIFA ai sensi dell'articolo 48  del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24  novembre  2003,  n.  326,  e
          successive modificazioni. 
              10 Entro il 30 giugno 2013  ciascuna  delle  regioni  e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano  provvede  a
          riorganizzare  i  comitati  etici  istituiti  nel   proprio
          territorio, attenendosi ai seguenti criteri: 
              a)  a  ciascun  comitato  etico   e'   attribuita   una
          competenza territoriale di una o piu' province, in modo che
          sia rispettato il parametro di un comitato per ogni milione
          di abitanti, fatta salva la possibilita'  di  prevedere  un
          ulteriore comitato etico, con competenza  estesa  a  uno  o
          piu' istituti di ricovero e cura a carattere scientifico; 
              b) la scelta dei comitati da confermare tiene conto del
          numero dei pareri  unici  per  sperimentazione  clinica  di
          medicinali emessi nel corso dell'ultimo triennio; 
              c) la competenza di ciascun comitato  puo'  riguardare,
          oltre alle sperimentazioni cliniche  dei  medicinali,  ogni
          altra questione sull'uso dei medicinali e  dei  dispositivi
          medici, sull'impiego di procedure chirurgiche e cliniche  o
          relativa  allo  studio  di  prodotti  alimentari  sull'uomo
          generalmente  rimessa,  per  prassi  internazionale,   alle
          valutazioni dei comitati; 
              d) sono assicurate l'indipendenza di ciascun comitato e
          l'assenza di rapporti gerarchici tra diversi comitati. 
              11. Con decreto del Ministro della salute, su  proposta
          dell'AIFA per i profili di sua competenza, d'intesa con  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
          dettati criteri per la composizione dei  comitati  etici  e
          per il loro funzionamento. Fino alla  data  di  entrata  in
          vigore del predetto decreto  continuano  ad  applicarsi  le
          norme vigenti alla data di entrata in vigore della legge di
          conversione del presente decreto. 
              12 A decorrere dal 1° luglio  2013,  la  documentazione
          riguardante studi clinici sui medicinali  disciplinati  dal
          decreto legislativo 24 giugno  2003,  n.  211,  e'  gestita
          esclusivamente  con  modalita'  telematiche,  attraverso  i
          modelli   standard   dell'Osservatorio   nazionale    sulla
          sperimentazione clinica dell'AIFA." 
              -  si  riporta  l'articolo  3  del   decreto-legge   13
          settembre 2012,  n.  158,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante  "Disposizioni
          urgenti per promuovere lo sviluppo del  Paese  mediante  un
          piu' alto livello di tutela della salute", pubblicato nella
          Gazz. Uff. 13 settembre 2012, n. 214: 
              "Art. 3 (Responsabilita'  professionale  dell'esercente
          le professioni sanitarie) 
              1.  L'esercente  la  professione  sanitaria  che  nello
          svolgimento della propria  attivita'  si  attiene  a  linee
          guida  e  buone  pratiche   accreditate   dalla   comunita'
          scientifica non risponde penalmente  per  colpa  lieve.  In
          tali  casi  resta   comunque   fermo   l'obbligo   di   cui
          all'articolo 2043 del  codice  civile.  Il  giudice,  anche
          nella determinazione  del  risarcimento  del  danno,  tiene
          debitamente conto della condotta di cui al primo periodo. 
              2.  Con  decreto  del  Presidente   della   Repubblica,
          adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
          agosto 1988, n. 400, da emanare entro il 30 giugno 2013, su
          proposta del Ministro  della  salute,  di  concerto  con  i
          Ministri dello sviluppo economico e dell'economia  e  delle
          finanze, sentite l'Associazione nazionale  fra  le  imprese
          assicuratrici (ANIA), la Federazione nazionale degli ordini
          dei  medici  chirurghi  e  degli  odontoiatri,  nonche'  le
          Federazioni nazionali degli  ordini  e  dei  collegi  delle
          professioni  sanitarie  e   le   organizzazioni   sindacali
          maggiormente rappresentative delle categorie  professionali
          interessate, anche in attuazione dell'articolo 3, comma  5,
          lettera e), del  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,
          convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  settembre
          2011, n. 148, al fine di agevolare l'accesso alla copertura
          assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie,  sono
          disciplinati le procedure e i requisiti minimi  e  uniformi
          per l'idoneita' dei relativi contratti, in  conformita'  ai
          seguenti criteri: 
              a) determinare i casi nei quali, sulla base di definite
          categorie di rischio professionale, prevedere l'obbligo, in
          capo ad un fondo  appositamente  costituito,  di  garantire
          idonea copertura assicurativa agli esercenti le professioni
          sanitarie. Il fondo viene  finanziato  dal  contributo  dei
          professionisti  che  ne  facciano  espressa  richiesta,  in
          misura definita in sede di contrattazione collettiva, e  da
          un ulteriore contributo a carico delle imprese  autorizzate
          all'esercizio  dell'assicurazione   per   danni   derivanti
          dall'attivita' medico-professionale, determinato in  misura
          percentuale ai premi incassati  nel  precedente  esercizio,
          comunque non superiore al 4 per cento  del  premio  stesso,
          con provvedimento  adottato  dal  Ministro  dello  sviluppo
          economico, di concerto con il Ministro della  salute  e  il
          Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,   sentite   la
          Federazione nazionale degli ordini dei medici  chirurghi  e
          degli odontoiatri, nonche' le Federazioni  nazionali  degli
          ordini e dei collegi delle professioni sanitarie; 
              b) determinare il soggetto gestore  del  Fondo  di  cui
          alla lettera a) e le sue competenze senza nuovi o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica; 
              c) prevedere che i contratti di  assicurazione  debbano
          essere stipulati anche in base a condizioni che  dispongano
          alla scadenza la variazione in aumento o in diminuzione del
          premio in relazione al verificarsi o  meno  di  sinistri  e
          subordinare  comunque  la  disdetta  della   polizza   alla
          reiterazione di una condotta colposa da parte del sanitario
          accertata con sentenza definitiva. 
              3.  Il  danno   biologico   conseguente   all'attivita'
          dell'esercente della  professione  sanitaria  e'  risarcito
          sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del
          decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, eventualmente
          integrate con la procedura di cui al comma 1  del  predetto
          articolo 138 e sulla base dei  criteri  di  cui  ai  citati
          articoli, per tener conto delle  fattispecie  da  esse  non
          previste,  afferenti  all'attivita'  di  cui  al   presente
          articolo. 
              4. Per i contenuti e le procedure inerenti ai contratti
          assicurativi  per   i   rischi   derivanti   dall'esercizio
          dell'attivita' professionale resa nell'ambito del  Servizio
          sanitario  nazionale  o  in  rapporto  di  convenzione,  il
          decreto di cui al comma 2 viene adottato  sentita  altresi'
          la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano.
          Resta comunque esclusa a carico  degli  enti  del  Servizio
          sanitario  nazionale  ogni  copertura  assicurativa   della
          responsabilita'  civile   ulteriore   rispetto   a   quella
          prevista,  per  il  relativo  personale,  dalla   normativa
          contrattuale vigente. 
              5. Gli albi dei consulenti  tecnici  d'ufficio  di  cui
          all'articolo 13 del regio  decreto  18  dicembre  1941,  n.
          1368, recante disposizioni  di  attuazione  del  codice  di
          procedura civile,  devono  essere  aggiornati  con  cadenza
          almeno quinquennale, al fine di garantire, oltre  a  quella
          medico legale, una idonea e qualificata  rappresentanza  di
          esperti   delle   discipline    specialistiche    dell'area
          sanitaria,  anche  con  il  coinvolgimento  delle  societa'
          scientifiche tra i quali scegliere per  la  nomina  tenendo
          conto della disciplina interessata nel procedimento. 
              6. Dall'applicazione del presente articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica." 
              - si riporta l'articolo 3 del decreto-legge  13  agosto
          2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
          settembre 2011, n. 148, recante "Ulteriori  misure  urgenti
          per la stabilizzazione  finanziaria  e  per  lo  sviluppo",
          pubblicato nella Gazz. Uff. 13 agosto 2011,  n.  188,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art.  3  (Abrogazione   delle   indebite   restrizioni
          all'accesso  e  all'esercizio  delle  professioni  e  delle
          attivita' economiche) 
              1. Comuni, Province,  Regioni  e  Stato,  entro  il  30
          settembre  2012,  adeguano  i  rispettivi  ordinamenti   al
          principio secondo cui l'iniziativa e l'attivita'  economica
          privata sono libere ed e' permesso tutto cio'  che  non  e'
          espressamente vietato dalla legge nei soli casi di: 
              a) vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e
          dagli obblighi internazionali; 
              b)  contrasto  con  i   principi   fondamentali   della
          Costituzione; 
              c) danno alla sicurezza, alla liberta',  alla  dignita'
          umana e contrasto con l'utilita' sociale; 
              d) disposizioni indispensabili per la protezione  della
          salute umana,  la  conservazione  delle  specie  animali  e
          vegetali, dell'ambiente, del  paesaggio  e  del  patrimonio
          culturale; 
              e) disposizioni relative alle attivita' di raccolta  di
          giochi pubblici  ovvero  che  comunque  comportano  effetti
          sulla finanza pubblica. 
              2. Il comma 1 costituisce principio fondamentale per lo
          sviluppo  economico  e  attua   la   piena   tutela   della
          concorrenza tra le imprese. 
              3. Sono in  ogni  caso  soppresse,  alla  scadenza  del
          termine di  cui  al  comma  1,  le  disposizioni  normative
          statali incompatibili  con  quanto  disposto  nel  medesimo
          comma, con conseguente diretta applicazione degli  istituti
          della   segnalazione   di    inizio    di    attivita'    e
          dell'autocertificazione  con  controlli  successivi.  Nelle
          more della decorrenza del predetto  termine,  l'adeguamento
          al  principio  di  cui  al  comma  1  puo'  avvenire  anche
          attraverso  gli  strumenti   vigenti   di   semplificazione
          normativa.  Entro  il  31  dicembre  2012  il  Governo   e'
          autorizzato ad adottare uno o  piu'  regolamenti  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400,  con  i  quali  vengono  individuate  le  disposizioni
          abrogate per effetto di quanto disposto nel presente  comma
          ed e' definita la disciplina regolamentare della materia ai
          fini dell'adeguamento al principio di cui al comma 1. 
              4. (abrogato) 
              5. Fermo restando l'esame di Stato di cui  all'articolo
          33, quinto comma, della  Costituzione  per  l'accesso  alle
          professioni  regolamentate   secondo   i   principi   della
          riduzione e  dell'accorpamento,  su  base  volontaria,  fra
          professioni   che   svolgono   attivita'   similari,    gli
          ordinamenti professionali devono garantire che  l'esercizio
          dell'attivita' risponda  senza  eccezioni  ai  principi  di
          libera   concorrenza,    alla    presenza    diffusa    dei
          professionisti  su  tutto  il  territorio  nazionale,  alla
          differenziazione e pluralita'  di  offerta  che  garantisca
          l'effettiva possibilita' di scelta degli utenti nell'ambito
          della piu'  ampia  informazione  relativamente  ai  servizi
          offerti.  Con  decreto  del  Presidente  della   Repubblica
          emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge  23
          agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno
          essere riformati entro 12 mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore  del  presente  decreto  per  recepire  i   seguenti
          principi: 
              a) l'accesso  alla  professione  e'  libero  e  il  suo
          esercizio  e'   fondato   e   ordinato   sull'autonomia   e
          sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del
          professionista.   La   limitazione,   in   forza   di   una
          disposizione di legge,  del  numero  di  persone  che  sono
          titolate ad esercitare una certa professione  in  tutto  il
          territorio dello Stato o in una certa area  geografica,  e'
          consentita unicamente laddove essa risponda  a  ragioni  di
          interesse pubblico, tra cui in particolare quelle  connesse
          alla  tutela  della  salute  umana,  e  non  introduca  una
          discriminazione   diretta   o   indiretta   basata    sulla
          nazionalita' o, in  caso  di  esercizio  dell'attivita'  in
          forma  societaria,  della  sede   legale   della   societa'
          professionale; 
              b) previsione dell'obbligo  per  il  professionista  di
          seguire  percorsi   di   formazione   continua   permanente
          predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati  dai
          consigli nazionali, fermo restando  quanto  previsto  dalla
          normativa vigente in  materia  di  educazione  continua  in
          medicina (ECM). La violazione  dell'obbligo  di  formazione
          continua determina un illecito disciplinare e come tale  e'
          sanzionato sulla base di quanto stabilito  dall'ordinamento
          professionale che dovra' integrare tale previsione; 
              c) la  disciplina  del  tirocinio  per  l'accesso  alla
          professione deve conformarsi  a  criteri  che  garantiscano
          l'effettivo svolgimento dell'attivita' formativa e  il  suo
          adeguamento costante all'esigenza di assicurare il  miglior
          esercizio della professione; 
              d) (abrogata) 
              e) a tutela del cliente, il professionista e' tenuto  a
          stipulare  idonea  assicurazione  per  i  rischi  derivanti
          dall'esercizio     dell'attivita'     professionale.     Il
          professionista deve rendere noti  al  cliente,  al  momento
          dell'assunzione dell'incarico, gli  estremi  della  polizza
          stipulata  per  la  responsabilita'  professionale   e   il
          relativo massimale. Le condizioni  generali  delle  polizze
          assicurative  di  cui  al  presente  comma  possono  essere
          negoziate,  in  convenzione  con  i  propri  iscritti,  dai
          Consigli  Nazionali  e   dagli   enti   previdenziali   dei
          professionisti; 
              f) gli  ordinamenti  professionali  dovranno  prevedere
          l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi  da
          quelli  aventi  funzioni  amministrative,  ai  quali   sono
          specificamente affidate l'istruzione e la  decisione  delle
          questioni  disciplinari  e  di  un  organo   nazionale   di
          disciplina.   La   carica   di   consigliere    dell'Ordine
          territoriale o di consigliere  nazionale  e'  incompatibile
          con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e
          territoriali. Le disposizioni della presente lettera non si
          applicano alle professioni sanitarie  per  le  quali  resta
          confermata la normativa vigente; 
              g) la pubblicita' informativa, con ogni  mezzo,  avente
          ad oggetto l'attivita' professionale,  le  specializzazioni
          ed i titoli professionali  posseduti,  la  struttura  dello
          studio ed i  compensi  delle  prestazioni,  e'  libera.  Le
          informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette
          e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie. 
              5.1.  Limitatamente  agli  esercenti   le   professioni
          sanitarie, gli obblighi di cui al comma 5, lettera  e),  si
          applicano decorsi due anni dalla data di entrata in  vigore
          del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   di   cui
          all'alinea del medesimo comma 5. 
              5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali
          in contrasto con i principi di cui al comma 5,  lettere  da
          a) a g), sono abrogate con effetto dalla data di entrata in
          vigore del regolamento governativo di cui al comma 5 e,  in
          ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012. 
              5-ter. Il Governo, entro il 31 dicembre 2012,  provvede
          a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che non
          risultano abrogate per effetto del comma 5-bis in un  testo
          unico da emanare ai sensi dell' articolo 17-bis della legge
          23 agosto 1988, n. 400. 
              6.  Fermo  quanto  previsto  dal   comma   5   per   le
          professioni, l'accesso alle attivita' economiche e il  loro
          esercizio si basano sul principio di liberta' di impresa. 
              7. Le disposizioni vigenti  che  regolano  l'accesso  e
          l'esercizio delle attivita' economiche devono garantire  il
          principio di  liberta'  di  impresa  e  di  garanzia  della
          concorrenza. Le disposizioni relative  all'introduzione  di
          restrizioni all'accesso  e  all'esercizio  delle  attivita'
          economiche  devono  essere   oggetto   di   interpretazione
          restrittiva, fermo in ogni caso quanto previsto al comma  1
          del presente articolo. 
              8. Le restrizioni in materia di  accesso  ed  esercizio
          delle  attivita'   economiche   previste   dall'ordinamento
          vigente sono abrogate quattro mesi dopo l'entrata in vigore
          del presente decreto, fermo in ogni caso quanto previsto al
          comma 1 del presente articolo. 
              9. Il termine "restrizione",  ai  sensi  del  comma  8,
          comprende: 
              a) la limitazione, in  forza  di  una  disposizione  di
          legge,  del  numero  di  persone  che  sono   titolate   ad
          esercitare una attivita' economica in tutto  il  territorio
          dello Stato o in una certa area  geografica  attraverso  la
          concessione di licenze o autorizzazioni amministrative  per
          l'esercizio,  senza  che  tale  numero   sia   determinato,
          direttamente o indirettamente sulla base della  popolazione
          o di altri criteri di fabbisogno; 
              b)   l'attribuzione   di   licenze   o   autorizzazioni
          all'esercizio di una attivita' economica solo  dove  ce  ne
          sia  bisogno   secondo   l'autorita'   amministrativa;   si
          considera che questo avvenga quando l'offerta di servizi da
          parte di persone che hanno gia'  licenze  o  autorizzazioni
          per l'esercizio di una attivita' economica non soddisfa  la
          domanda da parte  di  tutta  la  societa'  con  riferimento
          all'intero  territorio  nazionale  o  ad  una  certa   area
          geografica; 
              c) il divieto di esercizio di una  attivita'  economica
          al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione a
          esercitarla solo all'interno di una determinata area; 
              d)   l'imposizione   di   distanze   minime   tra    le
          localizzazioni delle sedi  deputate  all'esercizio  di  una
          attivita' economica; 
              e) il divieto di esercizio di una  attivita'  economica
          in piu' sedi oppure in una o piu' aree geografiche; 
              f)  la  limitazione  dell'esercizio  di  una  attivita'
          economica ad alcune categorie o divieto, nei  confronti  di
          alcune  categorie,   di   commercializzazione   di   taluni
          prodotti; 
              g)  la  limitazione  dell'esercizio  di  una  attivita'
          economica attraverso l'indicazione  tassativa  della  forma
          giuridica richiesta all'operatore; 
              h) l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per  la
          fornitura  di  beni  o  servizi,  indipendentemente   dalla
          determinazione,    diretta    o     indiretta,     mediante
          l'applicazione di un coefficiente di profitto  o  di  altro
          calcolo su base percentuale; 
              i)  l'obbligo  di  fornitura   di   specifici   servizi
          complementari all'attivita' svolta. 
              10. Le restrizioni diverse da quelle elencate nel comma
          9 precedente possono essere  revocate  con  regolamento  da
          emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge  23
          agosto 1988, n.  400,  emanato  su  proposta  del  Ministro
          competente entro quattro mesi dall'entrata  in  vigore  del
          presente decreto, fermo in ogni caso  quanto  previsto  dal
          comma 1 del presente articolo. 
              11.  Singole  attivita'   economiche   possono   essere
          escluse,  in  tutto  o  in  parte,  dall'abrogazione  delle
          restrizioni disposta ai sensi del comma 8; in tal caso,  la
          suddetta esclusione, riferita alle limitazioni previste dal
          comma 9, puo' essere concessa, con decreto  del  Presidente
          del  Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro
          competente di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle   finanze,   sentita   l'Autorita'   garante    della
          concorrenza e del mercato, entro quattro mesi dalla data di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, qualora: 
              a) la limitazione sia funzionale a ragioni di interesse
          pubblico, tra  cui  in  particolare  quelle  connesse  alla
          tutela della salute umana; 
              b)  la  restrizione  rappresenti   un   mezzo   idoneo,
          indispensabile  e,  dal  punto  di  vista  del   grado   di
          interferenza  nella  liberta'  economica,   ragionevolmente
          proporzionato all'interesse pubblico cui e' destinata; 
              c) la restrizione  non  introduca  una  discriminazione
          diretta o indiretta basata sulla nazionalita' o,  nel  caso
          di societa', sulla sede legale dell'impresa. 
              11-bis. In conformita' alla direttiva  2006/123/CE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 12  dicembre  2006,
          sono  invece  esclusi  dall'abrogazione  delle  restrizioni
          disposta ai sensi del comma 8 i servizi di taxi e  noleggio
          con conducente non  di  linea,  svolti  esclusivamente  con
          veicoli categoria M1, di cui  all'articolo  6  del  decreto
          legislativo 26 marzo 2010, n. 59. 
              12. All'articolo 307, comma 10, del decreto legislativo
          15 marzo 2010, n. 66, recante  il  codice  dell'ordinamento
          militare, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
              «d) i proventi monetari derivanti  dalle  procedure  di
          cui alla  lettera  a)  sono  determinati  con  decreto  del
          Ministro  della  difesa,  di  concerto  con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, tenuto anche conto dei saldi
          strutturali di finanza pubblica, e sono versati all'entrata
          del bilancio dello Stato  per  essere  destinati,  mediante
          riassegnazione anche in deroga ai limiti  previsti  per  le
          riassegnazioni, con decreto del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, fino al 31  dicembre  2013,  agli  stati  di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per
          una quota corrispondente al 55 per cento, da  assegnare  al
          fondo ammortamento dei titoli di  Stato,  e  del  Ministero
          della difesa, per una quota corrispondente al 35 per cento,
          nonche'   agli   enti   territoriali    interessati    alle
          valorizzazioni, per la rimanente quota del 10 per cento. Le
          somme  riassegnate   al   Ministero   della   difesa   sono
          finalizzate esclusivamente a spese di investimento.  E'  in
          ogni caso  precluso  l'utilizzo  di  questa  somma  per  la
          copertura  di  oneri  di  parte  corrente.  Ai  fini  della
          valorizzazione dei medesimi beni,  le  cui  procedure  sono
          concluse entro il termine perentorio di centottanta  giorni
          dal  loro  avvio,  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
          all'articolo  4,  comma  4-decies,  del  decreto-legge   25
          gennaio 2010, n. 2, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 26 marzo 2010, n.  42,  ovvero  all'articolo  34  del
          decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.   267,   e   la
          determinazione finale delle conferenze  di  servizio  o  il
          decreto  di  approvazione  degli  accordi   di   programma,
          comportanti variazione degli  strumenti  urbanistici,  sono
          deliberati dal  consiglio  comunale  entro  trenta  giorni,
          decorsi i quali i due  citati  provvedimenti,  in  caso  di
          mancata deliberazione, si intendono comunque ratificati. Il
          medesimo termine perentorio e il  meccanismo  del  silenzio
          assenso per la ratifica delle determinazioni  finali  delle
          conferenze  di  servizi  si  applicano  alle  procedure  di
          valorizzazione di cui all'articolo 314». 
              12-bis. All'articolo 8-bis del decreto-legge 13  maggio
          2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge  12
          luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modifiche: 
              a) al comma 1, le parole: «In caso di» sono  sostituite
          dalle seguenti: «Entro dieci giorni dalla» e le parole  da:
          «cancellate» fino a: «avvenuto pagamento»  sono  sostituite
          dalle    seguenti:    «integrate    dalla     comunicazione
          dell'avvenuto   pagamento.   La    richiesta    da    parte
          dell'istituto di credito deve pervenire immediatamente dopo
          l'avvenuto pagamento»; 
              b) al comma 2, dopo le parole: «gia'  registrate»  sono
          inserite le seguenti: «e regolarizzate»  e  le  parole  da:
          «estinte» fino a: «presente decreto» sono sostituite  dalle
          seguenti: «aggiornate secondo le medesime modalita' di  cui
          al comma precedente." 
              - si riporta l'articolo 37 del decreto  legislativo  24
          aprile 2006, n. 219, recante  "Attuazione  della  direttiva
          2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad
          un codice comunitario  concernente  i  medicinali  per  uso
          umano,  nonche'  della  direttiva  2003/94/CE",  pubblicato
          nella Gazz.  Uff.  21  giugno  2006,  n.  142,  S.O.,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 37 (Smaltimento scorte o termine  per  il  ritiro
          delle confezioni a seguito di autorizzazione di modifiche) 
              1. Nei casi di variazioni  minori  di  tipo  IA  e  IB,
          definite  a  norma  del  regolamento  (CE)  n.   1084/2003,
          autorizzate ai  sensi  dell'articolo  35,  e'  concesso  lo
          smaltimento delle scorte del medicinale oggetto di modifica
          salvo che l'AIFA,  per  motivi  di  salute  pubblica  o  di
          trasparenza del  mercato,  stabilisca  un  termine  per  il
          ritiro dal commercio  delle  confezioni  per  le  quali  e'
          intervenuta la modifica; nei casi di variazioni di tipo II,
          definite  a  norma  del  regolamento  (CE)  n.   1084/2003,
          autorizzate ai sensi dell'articolo 35, l'AIFA quando a cio'
          non ostano motivi di salute pubblica o di  trasparenza  del
          mercato,  valutata   l'eventuale   richiesta   dell'azienda
          interessata, puo' concedere un termine per  il  ritiro  dal
          commercio delle confezioni per le quali e'  intervenuta  la
          modifica. L'AIFA, sentite  le  associazioni  dell'industria
          farmaceutica, adotta e  rende  noti  criteri  generali  per
          l'applicazione delle disposizioni del presente comma. 
              1-bis. Nei casi di modificazioni apportate al foglietto
          illustrativo, l'AIFA autorizza la vendita al pubblico delle
          scorte, subordinandola alla consegna al cliente, a cura del
          farmacista, di un foglietto sostitutivo conforme  a  quello
          autorizzato."