Art. 44 
 
 
                           Aiuti di Stato 
 
  1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro  per  gli
affari europei, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, cura il
coordinamento con i Ministeri interessati e i rapporti con le regioni
per definire la posizione italiana nei confronti dell'Unione  europea
nel settore  degli  aiuti  pubblici  sottoposti  al  controllo  della
Commissione europea ai sensi degli articoli 107 e  108  del  Trattato
sul  funzionamento  dell'Unione  europea,   anche   in   applicazione
dell'articolo 43, comma 1, della presente legge. 
 
          Note all'art. 44: 
              - Per i riferimenti per il Trattato  sul  funzionamento
          dell'Unione europea si veda nelle note all'articolo 3.