Art. 44 Frequenza di uffici giudiziari 1. L'attivita' di praticantato presso gli uffici giudiziari e' disciplinata da apposito regolamento da emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il CNF.