Art. 44 
 
 
         Compiti degli organismi indipendenti di valutazione 
 
  1. L'organismo indipendente di valutazione verifica la coerenza tra
gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la  trasparenza  e
l'integrita' di cui all'articolo 10 e quelli indicati nel Piano della
performance,   valutando   altresi'   l'adeguatezza   dei    relativi
indicatori. I soggetti deputati alla misurazione e valutazione  delle
performance, nonche' l'OIV,  utilizzano  le  informazioni  e  i  dati
relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai  fini  della
misurazione e valutazione delle performance  sia  organizzativa,  sia
individuale del responsabile  e  dei  dirigenti  dei  singoli  uffici
responsabili della trasmissione dei dati.