Art. 44 
 
 
               Obbligatorieta' del deposito telematico 
                       degli atti processuali 
 
  1. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3  dell'art.  16-bis  del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano esclusivamente  ai
procedimenti iniziati innanzi al tribunale ordinario  dal  30  giugno
2014. Per i procedimenti di cui al periodo precedente iniziati  prima
del 30 giugno 2014, le predette disposizioni si applicano a decorrere
dal 31 dicembre 2014; fino a quest'ultima data, nei casi previsti dai
commi 1, 2 e 3 dell'art. 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.
221, gli atti processuali ed i documenti  possono  essere  depositati
con modalita' telematiche e in tal caso  il  deposito  si  perfeziona
esclusivamente con tali modalita'. 
  2. All'art. 16-bis del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «Per
difensori non si intendono  i  dipendenti  di  cui  si  avvalgono  le
pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente.»; 
    b) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
    «5. Con uno o piu' decreti aventi natura  non  regolamentare,  da
adottarsi sentiti l'Avvocatura generale  dello  Stato,  il  Consiglio
nazionale  forense  ed  i   consigli   dell'ordine   degli   avvocati
interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica,  accertata
la funzionalita' dei servizi di  comunicazione,  puo'  individuare  i
tribunali  nei  quali  viene  anticipato,  nei  procedimenti   civili
iniziati prima del 30 giugno 2014 ed anche limitatamente a specifiche
categorie  di  procedimenti,  il  termine  fissato  dalla  legge  per
l'obbligatorieta' del deposito telematico.». 
    c) dopo il comma 9-bis, introdotto dall'art. 52, comma 1, lettera
a), del presente decreto, e' aggiunto il seguente: 
    «9-ter. A decorrere dal 30 giugno 2015 nei  procedimenti  civili,
contenziosi o di volontaria  giurisdizione,  innanzi  alla  corte  di
appello, il deposito degli atti processuali e dei documenti da  parte
dei  difensori  delle  parti  precedentemente  costituite  ha   luogo
esclusivamente  con  modalita'  telematiche,   nel   rispetto   della
normativa  anche  regolamentare  concernente  la  sottoscrizione,  la
trasmissione e la ricezione dei documenti  informatici.  Allo  stesso
modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti  da  parte
dei soggetti nominati o delegati dall'autorita' giudiziaria. Le parti
provvedono, con le modalita' di cui al presente comma,  a  depositare
gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Con
uno o piu' decreti aventi  natura  non  regolamentare,  da  adottarsi
sentiti l'Avvocatura generale dello  Stato,  il  Consiglio  nazionale
forense ed i consigli  dell'ordine  degli  avvocati  interessati,  il
Ministro della giustizia, previa verifica, accertata la funzionalita'
dei servizi di comunicazione, puo' individuare le  corti  di  appello
nelle quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati  prima
del 30 giugno 2015 ed anche limitatamente a specifiche  categorie  di
procedimenti, il termine fissato dalla  legge  per  l'obbligatorieta'
del deposito telematico.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.  16-bis  del   citato
          decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,  come
          modificato dalla presente legge: 
                
              "Art. 16-bis. - Obbligatorieta' del deposito telematico
          degli atti processuali. 
              1. Salvo quanto previsto dal comma 5, a  decorrere  dal
          30 giugno 2014 nei procedimenti civili,  contenziosi  o  di
          volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito
          degli  atti  processuali  e  dei  documenti  da  parte  dei
          difensori delle parti precedentemente costituite  ha  luogo
          esclusivamente  con  modalita'  telematiche,  nel  rispetto
          della  normativa   anche   regolamentare   concernente   la
          sottoscrizione,  la  trasmissione  e   la   ricezione   dei
          documenti informatici. Allo stesso modo si procede  per  il
          deposito degli atti e dei documenti da parte  dei  soggetti
          nominati o delegati dall'autorita'  giudiziaria.  Le  parti
          provvedono, con le modalita' di cui al  presente  comma,  a
          depositare gli atti e i documenti provenienti dai  soggetti
          da  esse  nominati.  Per  difensori  non  si  intendono   i
          dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni
          per stare in giudizio personalmente. 
              2. Nei processi esecutivi  di  cui  al  libro  III  del
          codice di procedura civile la disposizione di cui al  comma
          1 si applica successivamente al deposito dell'atto con  cui
          inizia l'esecuzione. 
              3. Nelle procedure concorsuali la disposizione  di  cui
          al comma 1 si applica esclusivamente al deposito degli atti
          e dei documenti da  parte  del  curatore,  del  commissario
          giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore  e
          del commissario straordinario. 
              4. A decorrere dal 30 giugno 2014, per il  procedimento
          davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I,  capo  I
          del codice di procedura  civile,  escluso  il  giudizio  di
          opposizione, il deposito dei provvedimenti, degli  atti  di
          parte e dei documenti ha luogo esclusivamente con modalita'
          telematiche,   nel   rispetto   della    normativa    anche
          regolamentare    concernente    la    sottoscrizione,    la
          trasmissione e la ricezione dei documenti  informatici.  Il
          presidente del tribunale puo' autorizzare  il  deposito  di
          cui al periodo precedente  con  modalita'  non  telematiche
          quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono
          funzionanti e sussiste  una  indifferibile  urgenza.  Resta
          ferma l'applicazione della disposizione di cui al  comma  1
          al giudizio di opposizione al decreto d'ingiunzione. 
              5.  Con  uno  o  piu'   decreti   aventi   natura   non
          regolamentare, da adottarsi sentiti  l'Avvocatura  generale
          dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed  i  consigli
          dell'ordine degli avvocati interessati, il  Ministro  della
          giustizia, previa verifica, accertata la funzionalita'  dei
          servizi di comunicazione, puo' individuare i tribunali  nei
          quali viene anticipato, nei  procedimenti  civili  iniziati
          prima  del  30  giugno  2014  ed  anche   limitatamente   a
          specifiche categorie di procedimenti,  il  termine  fissato
          dalla legge per l'obbligatorieta' del deposito telematico. 
              6. Negli uffici giudiziari  diversi  dai  tribunali  le
          disposizioni di cui ai commi 1 e 4 si applicano a decorrere
          dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  dei  decreti,
          aventi natura non regolamentare, con i  quali  il  Ministro
          della giustizia, previa verifica, accerta la  funzionalita'
          dei  servizi  di  comunicazione.  I  decreti  previsti  dal
          presente comma sono adottati sentiti l'Avvocatura  generale
          dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed  i  consigli
          dell'ordine degli avvocati interessati. 
              7. Il deposito con  modalita'  telematiche  si  ha  per
          avvenuto al momento in cui viene generata  la  ricevuta  di
          avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica
          certificata del Ministero della giustizia. Il  deposito  e'
          tempestivamente eseguito quando  la  ricevuta  di  avvenuta
          consegna e' generata entro la fine del giorno di scadenza e
          si applicano le disposizioni di cui all'art. 155, quarto  e
          quinto comma, del codice di  procedura  civile.  Quando  il
          messaggio  di  posta  elettronica  certificata  eccede   la
          dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche  del
          responsabile per i sistemi  informativi  automatizzati  del
          ministero della giustizia, il deposito  degli  atti  o  dei
          documenti puo' essere eseguito mediante gli invii  di  piu'
          messaggi di posta elettronica certificata. Il  deposito  e'
          tempestivo quando e' eseguito entro la fine del  giorno  di
          scadenza. 
              8. Fermo quanto disposto al comma 4,  secondo  periodo,
          il  giudice  puo'  autorizzare  il  deposito   degli   atti
          processuali e dei documenti di cui ai commi  che  precedono
          con modalita' non telematiche quando i sistemi  informatici
          del dominio giustizia non sono funzionanti. 
              9. Il  giudice  puo'  ordinare  il  deposito  di  copia
          cartacea  di  singoli  atti   e   documenti   per   ragioni
          specifiche. 
              9-bis. Le copie informatiche, anche  per  immagine,  di
          atti processuali di parte e  degli  ausiliari  del  giudice
          nonche' dei provvedimenti  di  quest'ultimo,  presenti  nei
          fascicoli  informatici  dei   procedimenti   indicati   nel
          presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive
          della firma digitale  del  cancelliere.  Il  difensore,  il
          consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore
          ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalita'
          telematiche  duplicati,  copie  analogiche  o  informatiche
          degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente
          ed  attestare  la  conformita'  delle  copie  estratte   ai
          corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le
          copie  analogiche  ed  informatiche,  anche  per  immagine,
          estratte    dal    fascicolo    informatico    e     munite
          dell'attestazione  di  conformita'  a  norma  del  presente
          comma, equivalgono all'originale. Il duplicato  informatico
          di un documento informatico deve essere  prodotto  mediante
          processi  e  strumenti  che  assicurino  che  il  documento
          informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione
          o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di  bit
          del documento informatico di origine.  Le  disposizioni  di
          cui  al  presente  comma  non  si   applicano   agli   atti
          processuali che  contengono  provvedimenti  giudiziali  che
          autorizzano  il  prelievo  di  somme  di  denaro  vincolate
          all'ordine del giudice. 
              9-ter. A decorrere dal 30 giugno 2015 nei  procedimenti
          civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione,  innanzi
          alla corte di appello, il deposito degli atti processuali e
          dei  documenti  da  parte   dei   difensori   delle   parti
          precedentemente  costituite  ha  luogo  esclusivamente  con
          modalita' telematiche, nel rispetto della  normativa  anche
          regolamentare    concernente    la    sottoscrizione,    la
          trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo
          stesso modo si procede per il deposito  degli  atti  e  dei
          documenti  da  parte  dei  soggetti  nominati  o   delegati
          dall'autorita' giudiziaria. Le  parti  provvedono,  con  le
          modalita' di cui al presente comma, a depositare gli atti e
          i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati.  Con
          uno o piu' decreti  aventi  natura  non  regolamentare,  da
          adottarsi sentiti l'Avvocatura  generale  dello  Stato,  il
          Consiglio nazionale  forense  ed  i  consigli  dell'ordine,
          degli avvocati interessati, il  Ministro  della  giustizia,
          previa verifica, accertata la funzionalita' dei servizi  di
          comunicazione, puo' individuare le corti di  appello  nelle
          quali viene anticipato, nei  procedimenti  civili  iniziati
          prima  del  30  giugno  2015  ed  anche   limitatamente   a
          specifiche categorie di procedimenti,  il  termine  fissato
          dalla   legge   per    l'obbligatorieta'    del    deposito
          telematico.".