Art. 44 Obblighi di comunicazione all'interno della comunita' 1. Su richiesta dell'autorita' competente di uno Stato membro che intende commercializzare, per validi motivi di salute pubblica, un medicinale ivi non autorizzato, l'AIFA fornisce, entro trenta giorni dalla richiesta, una copia del rapporto di valutazione di cui all'art. 4 e dell'AIC in vigore per quanto riguarda il medicinale in questione, autorizzato sul territorio nazionale.