Art. 44 
 
        Obblighi di comunicazione all'interno della comunita' 
 
  1. Su richiesta dell'autorita' competente di uno Stato  membro  che
intende commercializzare, per validi motivi di  salute  pubblica,  un
medicinale ivi non autorizzato, l'AIFA fornisce, entro trenta  giorni
dalla richiesta,  una  copia  del  rapporto  di  valutazione  di  cui
all'art. 4 e dell'AIC in vigore per quanto riguarda il medicinale  in
questione, autorizzato sul territorio nazionale.