Art. 44 
 
 
                     Cessazione dell'ente-ponte 
 
  1.La Banca d'Italia  dichiara  la  cessazione  della  qualifica  di
ente-ponte al verificarsi di una delle seguenti situazioni: 
  a) l'ente-ponte si  fonde  con  un  altro  soggetto  o  i  soggetti
indicati  all'articolo  42,  comma  2,  cedono  a  terzi  la  propria
partecipazione; 
  b) la totalita', o la quasi totalita', dei diritti, delle attivita'
o delle passivita' dell'ente-ponte e' ceduta ad un terzo; 
  c) sono completati la liquidazione delle attivita' e  il  pagamento
delle passivita' dell'ente-ponte; 
  d) e' scaduto il termine di cui al comma 2 o, se del caso, al comma
3. 
  2. La cessazione della qualifica di ente-ponte e'  disposta  quando
e' accertato che nessuna delle situazioni di cui al comma 1,  lettere
a), b) o c), ha ragionevoli probabilita' di verificarsi  e,  in  ogni
caso, entro due anni dalla data in cui e' stata  effettuata  l'ultima
cessione all'ente-ponte. 
  3. Con provvedimento motivato, anche in relazione  alle  condizioni
di mercato attuali e prospettiche, il termine di cui al comma 2  puo'
essere prorogato per uno o piu'  periodi  della  durata  di  un  anno
ciascuno quando: 
  a) nel periodo di  proroga  potrebbero  verificarsi  le  situazioni
indicate al comma 1, lettere a), b) o c); o 
  b) la proroga e' necessaria per mantenere la continuita' di servizi
bancari o finanziari essenziali. 
  4. Quando si verificano le situazioni indicate al comma 1,  lettere
b) o d), l'ente-ponte e' liquidato secondo le modalita' previste  dal
Testo Unico Bancario o dal Testo  Unico  della  Finanza.  L'eventuale
residuo attivo risultante  dal  bilancio  finale  dell'ente-ponte  e'
distribuito tra i suoi soci. Quando l'ente-ponte  e'  cessionario  di
diritti,  attivita'  o  passivita'  di   piu'   enti   sottoposti   a
risoluzione, si  procede  alla  liquidazione  delle  attivita'  o  al
pagamento delle  passivita'  cedute  da  ciascuno  di  questi  e  non
dell'ente-ponte stesso. 
 
 
          Note all'art. 44: 
              - Per il riferimento al testo Unico Bancario di cui  al
          citato decreto legislativo n. 385 del  1993,  vedasi  nelle
          Note all'art. 1. 
              - Per il riferimento al Testo Unico  della  Finanza  di
          cui al citato d.lgs. n. 58/1998, vedasi nelle Note all'art.
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