Art. 44
Apprendistato professionalizzante
1. Possono essere assunti in tutti i settori di attivita', pubblici
o privati, con contratto di apprendistato professionalizzante per il
conseguimento di una qualificazione professionale ai fini
contrattuali, i soggetti di eta' compresa tra i 18 e i 29 anni. Per i
soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai
sensi del decreto legislativo n. 226 del 2005, il contratto di
apprendistato professionalizzante puo' essere stipulato a partire dal
diciassettesimo anno di eta'. La qualificazione professionale al cui
conseguimento e' finalizzato il contratto e' determinata dalle parti
del contratto sulla base dei profili o qualificazioni professionali
previsti per il settore di riferimento dai sistemi di inquadramento
del personale di cui ai contratti collettivi stipulati dalle
associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul
piano nazionale.
2. Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi nazionali
di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale stabiliscono, in ragione del
tipo di qualificazione professionale ai fini contrattuali da
conseguire, la durata e le modalita' di erogazione della formazione
per l'acquisizione delle relative competenze tecnico-professionali e
specialistiche, nonche' la durata anche minima del periodo di
apprendistato, che non puo' essere superiore a tre anni ovvero cinque
per i profili professionali caratterizzanti la figura dell'artigiano
individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento.
3. La formazione di tipo professionalizzante, svolta sotto la
responsabilita' del datore di lavoro, e' integrata, nei limiti delle
risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica,
interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di
competenze di base e trasversali per un monte complessivo non
superiore a centoventi ore per la durata del triennio e disciplinata
dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, sentite
le parti sociali e tenuto conto del titolo di studio e delle
competenze dell'apprendista. La regione comunica al datore di lavoro,
entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell'instaurazione
del rapporto, effettuata ai sensi dell'articolo 9-bis del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le modalita' di svolgimento
dell'offerta formativa pubblica, anche con riferimento alle sedi e al
calendario delle attivita' previste, avvalendosi anche dei datori di
lavoro e delle loro associazioni che si siano dichiarate disponibili,
ai sensi delle linee guida adottate dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano in data 20 febbraio 2014.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le
associazioni di categoria dei datori di lavoro possono definire,
anche nell'ambito della bilateralita', le modalita' per il
riconoscimento della qualifica di maestro artigiano o di mestiere.
5. Per i datori di lavoro che svolgono la propria attivita' in
cicli stagionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro
stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche
modalita' di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a
tempo determinato.
Note all'art. 44:
- Per il testo del citato decreto legislativo n. 226
del 2005, si vedano le note all'articolo 43.
- Si riporta l'articolo 9-bis del decreto-legge 1°
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608 (Disposizioni urgenti in
materia di lavori socialmente utili, di interventi a
sostegno del reddito e nel settore previdenziale):
«Art. 9-bis. (Disposizioni in materia di collocamento).
- 1.
2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro
subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e
continuativa, anche nella modalita' a progetto, di socio
lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione
con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi
compresi quelli agricoli, e gli enti pubblici economici
sono tenuti a darne comunicazione al Servizio competente
nel cui ambito territoriale e' ubicata la sede di lavoro
entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei
relativi rapporti, mediante documentazione avente data
certa di trasmissione. La comunicazione deve indicare i
dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la
data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo
indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica
professionale e il trattamento economico e normativo
applicato. Nei settori agricolo, turistico e dei pubblici
esercizi il datore di lavoro che non sia in possesso di uno
o piu' dati anagrafici inerenti al lavoratore puo'
integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo
a quello dell'instaurazione del rapporto di lavoro, purche'
dalla comunicazione preventiva risultino in maniera
inequivocabile la tipologia contrattuale e
l'identificazione del prestatore di lavoro. La medesima
procedura si applica ai tirocini di formazione e di
orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa
ad essi assimilata. Le Agenzie di lavoro autorizzate dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono tenute
a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo
alla data di assunzione, al Servizio competente nel cui
ambito territoriale e' ubicata la loro sede operativa,
l'assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori
temporanei assunti nel mese precedente. Le pubbliche
amministrazioni sono tenute a comunicare, entro il
ventesimo giorno del mese successivo alla data di
assunzione, di proroga, di trasformazione e di cessazione,
al servizio competente nel cui ambito territoriale e'
ubicata la sede di lavoro, l'assunzione, la proroga, la
trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro
relativi al mese precedente.
2-bis. In caso di urgenza connessa ad esigenze
produttive, la comunicazione di cui al comma 2 puo' essere
effettuata entro cinque giorni dall'instaurazione del
rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo di comunicare
entro il giorno antecedente al Servizio competente,
mediante comunicazione avente data certa di trasmissione,
la data di inizio della prestazione, le generalita' del
lavoratore e del datore di lavoro.
2-ter. In caso di assunzione contestuale di due o piu'
operai agricoli a tempo determinato da parte del medesimo
datore di lavoro, l'obbligo di cui al comma 2 e' assolto
mediante un'unica comunicazione contenente le generalita'
del datore di lavoro e dei lavoratori, la data di inizio e
di cessazione della prestazione, le giornate di lavoro
presunte e l'inquadramento contrattuale.
3.
4.
5.
6. Il datore di lavoro ha facolta' di effettuare le
dichiarazioni e le comunicazioni di cui ai commi precedenti
per il tramite dei soggetti di cui all'articolo 1 della
legge 11 gennaio 1979, n. 12, e degli altri soggetti
abilitati dalle vigenti disposizioni di legge alla gestione
e all'amministrazione del personale dipendente del settore
agricolo ovvero dell'associazione sindacale dei datori di
lavoro alla quale egli aderisca o conferisca mandato. Nei
confronti di quest'ultima puo' altresi' esercitare, con
riferimento alle predette dichiarazioni e comunicazioni, la
facolta' di cui all'articolo 5, comma 1, della citata
legge. Nei confronti del soggetto incaricato
dall'associazione sindacale alla tenuta dei documenti trova
applicazione l'ultimo comma del citato articolo 5.
7.
8.
9. Per far fronte ai maggiori impegni in materia di
ispezione e di servizi all'impiego derivanti dal presente
decreto, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
organizza corsi di riqualificazione professionale per il
personale interessato, finalizzati allo svolgimento
dell'attivita' di vigilanza e di ispezione. Per tali
finalita' e' autorizzata la spesa di lire 500 milioni per
l'anno 1995 e di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni
1996, 1997 e 1998. Al relativo onere, comprensivo delle
spese di missione per tutto il personale, di qualsiasi
livello coinvolto nell'attivita' formativa si provvede a
carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
10. Le convenzioni gia' stipulate ai sensi, da ultimo,
dell'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 1° ottobre
1996, n. 511, conservano efficacia.
11. Salvo diversa determinazione della commissione
regionale per l'impiego, assumibile anche con riferimento a
singole circoscrizioni, i lavoratori da avviare a selezione
presso pubbliche amministrazioni locali o periferiche sono
individuati tra i soggetti che si presentano presso le
sezioni circoscrizionali per l'impiego nel giorno
prefissato per l'avviamento. A tale scopo gli uffici,
attraverso i mezzi di informazione, provvedono a dare ampia
diffusione alle richieste pervenute, da evadere entro
quindici giorni. All'individuazione dei lavoratori da
avviare si perviene secondo l'ordine di punteggio con
precedenza per coloro che risultino gia' inseriti nelle
graduatorie di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio
1987, n. 56.
12. Ai fini della formazione delle graduatorie di cui
al comma 11 si tiene conto dell'anzianita' di iscrizione
nelle liste nel limite massimo di sessanta mesi, salvo
diversa deliberazione delle commissioni regionali per
l'impiego le quali possono anche rideterminare, ai sensi
dell'articolo 10, comma 3, della legge 28 febbraio 1987, n.
56, l'incidenza, sulle graduatorie, degli elementi che
concorrono alla loro formazione. Gli orientamenti generali
assunti in materia dalla Commissione centrale per l'impiego
valgono anche ai fini della formulazione delle disposizioni
modificative del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487, capo III, contemplate dal comma 13.
13. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2,
comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al fine di
realizzare una piu' efficiente azione amministrativa in
materia di collocamento, sono dettate disposizioni
modificative delle norme del decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, intese a semplificare e
razionalizzare i procedimenti amministrativi concernenti
gli esoneri parziali, le compensazioni territoriali e le
denunce dei datori di lavoro, del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, capi III e IV, e
del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,
n. 346. Il relativo decreto del Presidente della Repubblica
e' emanato, entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica e, per la materia
disciplinata dal citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 346 del 1994, anche con il concerto del
Ministro degli affari esteri. Fino alla data di entrata in
vigore del decreto e comunque per un periodo non superiore
a centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto rimane sospesa l'efficacia delle norme
recate dal citato decreto n. 345 del 1994, n. 346 del 1994
e del D.P.R. n. 487 del 1994, capo IV e l'allegata tabella
dei criteri per la formazione delle graduatorie.
14.
15. Contro i provvedimenti adottati dagli uffici
provinciali del lavoro e della massima occupazione in
materia di rilascio e revoca delle autorizzazioni al lavoro
in favore dei cittadini extracomunitari, nonche' contro i
provvedimenti adottati dagli ispettorati provinciali del
lavoro in materia di rilascio dei libretti di lavoro in
favore della medesima categoria di lavoratori, e' ammesso
ricorso, entro il termine di trenta giorni dalla data di
ricevimento del provvedimento impugnato, rispettivamente,
al direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della
massima occupazione e al direttore dell'ispettorato
regionale del lavoro, competenti per territorio, che
decidono con provvedimento definitivo. I ricorsi avverso i
predetti provvedimenti, pendenti alla data del 14 giugno
1995, continuano ad essere decisi dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale.».